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Valido il licenziamento in sede di conciliazione

Con l’ordinanza n. 10734 del 2024 la Corte di cassazione ha sostenuto che il fallimento della procedura conciliativa non impone che la comunicazione del licenziamento debba intervenire in un contesto differente e successivo rispetto a quello di sottoscrizione del verbale conclusivo della procedura medesima. I giudici del Palazzaccio si sono pronunciati in merito al caso di una lavoratrice licenziata al termine del tentativo di conciliazione espletato con insuccesso mediante la formalizzazione del recesso datoriale nello stesso verbale sottoscritto in sede di conciliazione. In primo grado il giudice ha accolto la domanda di impugnazione del licenziamento promosso dalla lavoratrice accordandole la tutela reintegratoria. La Corte di merito, invece, aveva ritenuto che la volontà di recedere dal rapporto travasata in un verbale scritto e firmato da entrambe le parti soddisfacesse le funzioni connesse al requisito di forma. I Supremi giudici individuano la questione di diritto nell’esatta portata da attribuire alla condizione legale sospensiva ‘se fallisce il tentativo di conciliazione’ al cui avveramento è subordinata alla comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro. 


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