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Notificazione, a ognuno il suo

Non si applicano alla prevenzione le regole di notificazione del procedimento in appello. La Cassazione penale, con la sentenza n. 11726 dello scorso 20 marzo, ha sostenuto che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l’applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancite dal Dlgs n. 150/2022. La Corte d’Appello di Firenze aveva aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. già adottata dal Tribunale di Firenze. Nell’analizzare il ricorso i giudici di legittimità hanno rilevato che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono di stretta interpretazione e che questo preclude l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.


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