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Semplice aggravante la frode a danno degli interessi della Ue

Con la sentenza n. 16979 la Cassazione penale, per la prima volta, afferma che non costituisce fattispecie autonoma di reato ma un’aggravante la frode a danno degli interessi finanziari della Ue introdotta dal decreto legislativo n. 75/2020 e collocata nel secondo periodo del primo comma dell’articolo 316 del Codice penale. Interpretazione che esclude la possibilità di applicare misure cautelari personali come gli arresti domiciliari. I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso presentato dall’amministratore di una Srl accusato del reato continuato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato. Per l’accusa l’uomo avrebbe ripetutamente presentato domanda senza avere i requisiti per ottenere i contributi economici a fondo perduto stanziati nel corso dell’emergenza sanitaria. Secondo la Corte la frode a danno della Ue costituisce una circostanza aggravante e non una autonoma fattispecie di reato. 


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