Gli onorari sono pignorabili
Nell’ordinanza n. 16475 dello scorso 13 giugno la Corte di cassazione, sezione civile, ha stabilito che il creditore del professionista può promuovere e ottenere il pignoramento presso terzi sui crediti che quest’ultimo vanta verso i clienti a titolo di onorari. Non conta che il debitore sia tenuto per statuto a versare i compensi ricevuti dall’associazione professionale: la prestazione intellettuale ha natura personale e il singolo professionista resta titolare del diritto di credito costituito dall’onorario, mentre la legittimazione all’incasso trasferita all’associazione professionale non integra la cessione del credito. L’obbligo assunto per statuto di versare i compensi all’associazione professionale, poi, è vincolante per i soli membri dello studio. Accolto, dopo una doppia sconfitta in sede di merito, il ricorso della banca creditrice, che ha ottenuto un’ingiunzione di 21 mila euro nei confronti di un commercialista.