La domanda non reiterata non sempre è abbandonata
La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 23719 dello scorso 4 settembre, ha sostenuto che il giudice di merito non può presumere che una domanda sia abbandonata solo perché non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni: deve invece accertare se emerge una volontà non equivoca della parte di insistere nella pretesa, valutando la complessiva condotta processuale oppure la stretta connessione della domanda non riproposta con quelle reiterate in modo esplicito. Accolto il ricorso del presunto danneggiato nel sinistro stradale con danni alla sola macchina: sbaglia il Tribunale in funzione di giudice dell’appello a dichiarare la cessata materia del contendere per entrambi i rapporti processuali.