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Il membro del Csm risarcisce se esterna fuori dal Palazzo

Se ‘esterna’ fuori dal Palazzo il membro del Csm è condannato a risarcire la diffamazione. La non punibilità prevista per le dichiarazioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura opera solo per il pensiero manifestato durante le discussioni dell’organo di autogoverno che sono strumentali all’esercizio di voto. La garanzia, invece, non può essere invocata quando le opinioni sono espresse in contesti differenti dal Consiglio. Insomma: scatta la diffamazione se il componente laico del Csm afferma che un magistrato non è idoneo a rivestire l’incarico direttivo cui aspira, dando un giudizio negativo sulle capacità professionali, laddove la dichiarazione avviene in luogo e di fronte a soggetti estranei al contesto del Csm, come un convegno pubblico. Così si è espressa la Cassazione civile nell’ordinanza n. 25876 dello scorso 27 settembre. 


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