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Esdebitazione pagando il 4%

La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 26303 dello scorso 9 ottobre, ha stabilito che l’imprenditore individuale fallito è esdebitato anche se i creditori concorsuali risultano pagati nella misura del 4,09%, una percentuale da ritenersi ‘tutt’altro che irrisoria’. Il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali come prevede l’art. 142, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, la legge fallimentare. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’imprenditore che ha chiesto l’esdebitazione entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento. La Corte ha accolto l’originaria domanda. Il beneficio dell’inesigibilità deve essere concesso anche quando alcuni dei beni residui non sono stati pagati. Basta che con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti il giudice possa compiere una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto. Per la Corte la percentuale del 4,09% non è affatto irrisoria.


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