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Senza la prova di attività all’estero non si applica il raddoppio dei termini

Con la sentenza n. 2606 del 2024 la Cgt di secondo grado della Lombardia ha stabilito che se non viene accertata la detenzione di attività finanziarie estere viene meno l’obbligo di compilazione del quadro RW e il presupposto per il raddoppio dei termini. Il caso analizzato dai giudici riguardava un contribuente accusato di aver omesso di dichiarare rapporti finanziari con una banca estera. In primo grado il ricorso del contribuente veniva rigettato ma in appello la Corte ha chiarito che la presunzione di redditi sottratti a tassazione può valere solo se è certa la detenzione di attività estere. Poiché tale detenzione non era stata accertata nel caso evidenziato, è stata annullata la contestazione di omessa compilazione del quadro RW e la possibilità di applicare il raddoppio dei termini.


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