Riorganizzazione fittizia, il lavoratore va reintegrato
Se il datore di lavoro non riesce a provare in giudizio che è reale la riorganizzazione aziendale deve reintegrare il dipendente assunto col Jobs act e licenziato per giustificato motivo oggettivo e deve risarcirlo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 128 del 16 luglio 2024, ha dichiarato incostituzionale la norma di cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs n. 23/2015 nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria per l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico. L’incostituzionalità vale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e il lavoratore nel caso specifico ha impugnato il regime sanzionatorio applicato nel suo caso. Così si è espressa la Corte di cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 6221 dello scorso 9 marzo.