Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Applicabilità del regime forfetario da parte del contribuente che ha optato per il regime semplificato

Una contribuente, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario, fin dal 2015 ha svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata, senza mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva, ma semplicemente adottando un ‘comportamento concludente’. Nel 2017 l’istante ha optato per il regime semplificato. Volendo applicare il regime forfettario a partire dall’anno d’imposta 2018, chiede di sapere da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato e se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, sostiene che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato in luogo di quello forfettario, non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi di un regime ‘naturale’ proprio dei contribuenti minori. Non rileva la circostanza che nel 2017 l’istante ha determinato il reddito secondo il ‘criterio di cassa’, trattandosi ugualmente del regime ‘naturale’ applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata. Per l’Agenzia, infatti, il vincolo triennale rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario.
La conseguenza è che l’istante ha facoltà di transitare dal regime semplificato a quello forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, e quindi, di avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario.
L’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2015, per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, costituisce, tuttavia, una violazione sanzionabile che l’istante può sanare con l’istituto del ravvedimento operoso.