Novità Fiscali

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Atto di separazione consensuale e agevolazioni ‘prima casa’

La cessione a terzi dell’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. E’ quanto si legge nella risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi amministrativa chiarisce i dubbi prospettati da una contribuente che nel 2015 aveva acquistato, con i benefici ‘prima casa’ un immobile abitativo. Nel 2018 la stessa si separava consensualmente dal coniuge. L’accordo comprendeva la messa in vendita, prima dei 5 anni dalla data d’acquisto, dell’abitazione familiare con ripartizione in parti uguali tra i coniugi del ricavato. L’interpellante voleva sapere se la cessione a terzi dell’immobile comportava la decadenza dell’agevolazione ‘prima casa’. L’articolo 19 della legge 74/1987 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia (cessione dell’immobile fra coniugi) e atti eseguiti nei confronti di terzi (vendita a terze parti). La ratio della norma è quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito di separazione o divorzio.