Novità Fiscali

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Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici

Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tre i quesiti in particolare formulati: da quale momento diventa utilizzabile il credito da parte del cessionario; se per il suo utilizzo sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente. E, da ultimo, se per rendere efficace la cessione ai fini fiscali la stessa deve essere redatta in forma scritta con l’applicazione dell’imposta di registro.
E’ il decreto legge 63/2013 agli articoli 14 e 16 a stabilire la facoltà per gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico degli edifici di cedere ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o a terzi il credito corrispondente. Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il condomino che cede il credito è tenuto a comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione del cessionario. L’amministratore del condominio, a sua volta, è tenuto ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che in mancanza rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino. Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Per la corretta cessione del credito non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito. La normativa non detta regole particolari da seguire a tal riguardo, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Tuttavia è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato.
L’Agenzia precisa che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.