Novità Fiscali

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Cessione di crediti deteriorati – Base imponibile Iva – Art. 13 Dpr n. 633/1972

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 31 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base imponibile Iva della cessione avente ad oggetto crediti deteriorati.

Le cessioni dei crediti in sofferenza Non Performing Loans – Npls rientrano nel campo di applicazione dell’Iva come prestazioni di servizi se sono effettuate dietro pagamento di corrispettivo.

Tali prestazioni devono essere considerate come prestazioni di servizi con finalità di finanziamento esenti da Iva. In tal caso, è il cessionario e non il cedente del credito ad effettuare l’operazione, essendo la cessione del credito solo strumentale rispetto all’attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ammette che la relativa base imponibile sia influenzata dal valore effettivo dei crediti ceduti. Se, in linea di principio, la base imponibile è pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale degli stessi, quando l’oggetto della cessione è un credito in sofferenza, ovvero un credito per il quale la riscossione è incerta, non si può ignorare il suo valore effettivo perché, di regola, sono ceduti ad un prezzo inferiore al valore nominale proprio in virtù della sofferenza del credito.

In considerazione di ciò, l’Agenzia è dell’avviso che il criterio di determinazione della base imponibile individuato, per la cessione di crediti avente causa di finanziamento, non può applicarsi tout court alla cessione di NPLs.

Le operazioni di investimento in NPLs sono operazioni in cui un soggetto investe nell’acquisto di un portafoglio di crediti in sofferenza al fine di generare un ricavo dato dalla differenza tra il prezzo corrisposto per l’acquisto di tale portafoglio e quanto ricavato in sede di procedura di recupero dei medesimi crediti, al netto dei costi di recupero e di struttura necessari per l’investimento.

L’investitore in crediti deteriorati effettua, quindi, un’accurata analisi dei crediti, utilizzando criteri previsionali e metodologie statistiche che gli consentono di effettuare una corretta classificazione e valutazione del portafoglio di crediti e delle garanzie che li assistono.

Ciò considerato, per determinare la base imponibile della cessione di NPLs si deve fare riferimento ad un criterio basato sulla differenza tra il valore economico dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per l’acquisto di questi ultimi.

Tale valore economico riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all’esito di analisi dettagliate e documentate circa l’effettivo valore dei crediti da acquistare.

La valutazione economica dei crediti non prescinde da considerazioni soggettive in quanto il corrispettivo su cui calcolare l’imposta è lasciato alla libera volontà delle parti e, dunque, rimesso alla loro valutazione, potendo essere anche determinato in misura inferiore al prezzo di costo.

In merito al momento impositivo l’Agenzia ritiene che questo coincida con il pagamento del prezzo di acquisto del portafoglio di crediti deteriorati.