Novità Fiscali

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Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus

Consolidato fiscale. Il trasferimento di crediti tra società del consolidato, come i tax credit edilizi, non costituisce una cessione a terzi ma il passaggio di una posizione soggettiva alla fiscal unit rilevante solo ai fini della liquidazione d’imposta.

Ad affermarlo, in sintesi, è l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022, dedicata alla cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus.

Non essendovi operazioni di cessione, dunque, per l’utilizzo dei crediti va presentato il modello F24. Nella sezione contribuente andrà indicato sia il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione che il codice fiscale della consolidata nel campo ‘coobbligato erede, genitore, tutore curatore fallimentare’, quello del titolare che ha trasferito il credito utilizzando il codice identificativo ‘62’.

La risoluzione precisa che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, non si applicano i limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

L’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata sul trasferimento dei crediti tra società nel perimetro del consolidato fiscale, vedi gli interpelli n. 191/2019 e n. 133/2021. Con la risoluzione n. 45/E, tuttavia, per la prima volta, l’Amministrazione si pronuncia su tutti i tax credit (non solo Superbonus ma anche ‘bonus ristrutturazioni’, ‘bonus facciate’, ‘sismabonus’ e ‘fotovoltaico’ e ‘colonnine elettriche’) alla luce dell’articolo 121 del decreto legge Rilancio.

Con il decreto legge ‘Sostegni-ter’ il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento diverse limitazioni ‘antifrode’ alle cessioni. Oggi il numero massimo di cessioni effettuabili sono quattro di cui la prima libera, due a soggetti qualificati e l’ultima possibile solo tra la banca acquirente e tutte le partite Iva.

La risoluzione ricorda che per le società partecipanti al consolidato fiscale vale il principio espresso dall’art. 7 del dm 1°marzo 2018, il quale ha stabilito che ‘ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del Dpr n. 602/1973’.

Pertanto, in costanza di consolidato, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’Ires del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri debiti.

Detto trasferimento non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d’imposta ma un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante.

Ne deriva che, non costituendo il trasferimento dei crediti indicati dall’Istante all’interno del consolidato una ipotesi di cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la società può legittimamente trasferire i crediti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e dell’Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni fissate dalla legge per le cessioni.

Secondo le Entrate questo principio vale per tutte le cessioni e si applica sia per i crediti maturati come sconti in fattura dai fornitori che per i crediti acquistati da società esterne al consolidato. In questo caso la seconda cessione sarebbe impossibile in quanto i cessionari non sono soggetti qualificati (la legge richiede che siano banche o assicurazioni).

In merito alle modalità operative attraverso le quali una società consolidata può trasferire i richiamati crediti di imposta alla società consolidante, la risoluzione precisa che è possibile utilizzare, tramite mod. F24, il credito di Beta da parte della consolidante Alfa.

In sostanza, per l’utilizzo del credito d’imposta si può far riferimento alla risposta delle Entrate n. 240/2022, ossia che, costituendo le posizioni giuridiche attive in argomento crediti d’imposta di natura agevolativa, affinché possano essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati in compensazione, è necessario che nella sezione ‘CONTRIBUENTE’ del mod. F24 siano indicati:

  • nel campo ‘CODICE FISCALE’ (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società consolidante che utilizza il credito in compensazione;
  • nel campo ‘CODICE FISCALE’ del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare che ha trasferito il credito d’imposta nell’ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo ‘62’.

Infine, l’importo relativo ai crediti oggetto della presente istanza può essere trasferito al consolidato fiscale senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.


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