Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

Con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su diversi aspetti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. I chiarimenti tengono conto anche dei contributi e delle segnalazioni di criticità pervenuti da operatori e commentatori. L’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, avviato su base volontaria a decorrere dal 1°gennaio 2017, è stato oggetto, tra il 2018 e il 2019, di una serie di interventi normativi. L’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 prevede che a decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr n. 633/1972, sono tenuti a memorizzare e ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro il nuovo obbligo è in vigore dal 1°luglio 2019.
In merito al nuovo obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi ci sono, tuttavia, delle eccezioni. L’Agenzia precisa che le operazioni di trasporto internazionale effettuate a bordo di mezzi diversi da nave, aereo e treno, come ad esempio in pullman, sono soggette alla regola generale. Le operazioni esonerate sono individuate dal dm 10 maggio 2019.
I lavoratori autonomi che hanno optato per il regime a forfait non sono automaticamente esclusi dall’applicazione delle nuove regole, a meno che non svolgano attività esonerate.
La memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l’esigibilità dell’Iva. Nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva – e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento. Invece nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva – richiamando gli elementi identificativi di quello precedente. Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura ‘immediata’, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva.
Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il ‘non riscosso’, utilizzabile ai fini di una successiva fattura c.d. ‘differita’.
I servizi sostitutivi di mensa meglio noti come ‘buoni pasto’ o ‘ticket resturant’ rientrano tra le prestazioni di servizi in cui non c’è stata alcuna somma riscossa. In questo caso, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto il prestatore memorizza il corrispettivo in tutto od in parte non riscosso ed emette il documento commerciale. Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati. Fino al 30 giugno 2020 è prevista la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a ‘ticket restaurant’ e simili. A decorrere dal 1°luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle Entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio.
Per gli anni 2019 e 2020 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento del vecchio registratore di cassa. Nel primo caso il contributo è al massimo di 250 euro, mentre nel secondo è di 50 euro. Il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura di acquisto o adattamento del registratore di cassa. Tali spese devono avvenire con strumenti tracciabili. E’ bene tener presente che il credito è utilizzabile solo in compensazione.
Possono fruire dell’agevolazione anche coloro che sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 ma ne divengono proprietari successivamente, come avviene in caso di leasing. Resta invece fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto ma per una successiva cessione a vario titolo.
In merito alle sanzioni il documento di prassi amministrativa precisa che la memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi. Pertanto, la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione. La mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non corrispondenti al vero, comportano l’applicazione della sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e la chiusura temporanea dell’esercizio in caso di 4 distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio. Le sanzioni sono escluse nel primo semestre di vigenza delle nuove disposizioni; quindi, non trovano applicazione fino al 30 giugno 2020 per tutti i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 1°gennaio scorso. Naturalmente le sanzioni sono escluse a patto che l’operatore abbia liquidato correttamente l’imposta e inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.