Novità Fiscali

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Chiarimenti nell’ambito dell’attività di accertamento

Attività di controllo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 21 marzo 2019, fornisce chiarimenti in merito a due fattispecie. La prima concerne la possibilità di scomputare le perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% ordinariamente previsto. La seconda riguarda, invece, la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta a seguito di accertamento. In merito alla prima fattispecie occorre osservare che la richiesta è stata formulata da un contribuente che non ha compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’80% dell’imponibile, ma solo una parte di esse. E’ l’articolo 84 del Tuir al primo comma (ultimo periodo) che prevede la possibilità dell’utilizzo parziale delle perdite in sede dichiarativa. La perdita può essere scomputata in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze. In questo caso, dunque, il contribuente può chiedere lo scomputo delle perdite pregresso con il modello Ipec o con il modello Ipea anche a integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, ma sempre nel limite dell’805 dell’imponibile.
Il documento di prassi amministrativa affronta anche la possibilità di rideterminare il credito per le imposte pagate all’estero da utilizzare in detrazione dalla maggiore imposta accertata. Viene chiarito che, come avviene nel caso di accertamento di un maggior reddito estero, anche nelle situazioni in cui il reddito oggetto di rettifica sia quello italiano, il contribuente, documentando la spettanza del credito d’imposta per le imposte pagate oltreconfine, può chiedere che sia ricalcolata la relativa detrazione in sede di contraddittorio nel corso del procedimento di adesione.