Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Commento alle novità fiscali – Legge n. 234/2021 – ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024’ – Crediti d’imposta

PREMESSA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, disamina le agevolazioni fiscali, nella forma del credito d’imposta, contenute nella legge di Bilancio 2022.

I chiarimenti riguardano:

  1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi;
  2. Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
  3. Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi;
  4. Povertà educativa;
  5. Tax credit librerie;
  6. Bonus acqua potabile;
  7. Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari;

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2022 al comma 44 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello ‘Industria 4.0’.

Anche la legge di Bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla legge di Bilancio 2020 che, a sua volta, aveva sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, note come ‘super’ e ‘iper’ ammortamento.

In base alla legge di Bilancio 2021, alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello ‘Industria 4.0’ è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e misure stabilite dalla predetta legge di Bilancio 2021.

L’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. In merito alla soglia massima fissata a 20 milioni di euro di costi ammissibili, la circolare precisa che il riferimento va fatto agli investimenti posti in essere su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga. Dunque, il plafond previsto per gli investimenti materiali compresi nell’allegato A è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
  • Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali 4.0, invece, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 ( in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in relazione agli investimenti in beni immateriali 4.0:

  • Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione ) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione ) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

La legge di Bilancio 2022 proroga il periodo di applicazione del credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica. Per semplicità espositiva il documento di prassi nomina il nuovo credito ‘Ricerca, Sviluppo Innovazione’ che compete alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi dal 199 a 206 della legge di Bilancio 2020.

Ai sensi dell’art. 199 possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione aziendale contabile e dal regime di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

In merito all’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta ‘Ricerca, Sviluppo e Innovazione’, la nuova disciplina ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Il nuovo contesto normativo non circoscrive le fattispecie agevolabili alle sole attività di ricerca e sviluppo ma le estende anche alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di design e ideazione estetica.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico come pure le attività di innovazione tecnologica miranti alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati e le attività innovative orientate al design e all’ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo e ceramica.

Il nuovo credito ‘Ricerca Sviluppo e Innovazione’ è riconosciuto come una percentuale della base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti ed entro un importo massimo spettante in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili.

Rispetto alla vecchia disciplina in cui il beneficio era calcolato con il metodo incrementale, la nuova considera l’ammontare degli investimenti effettuati, adottando il metodo di calcolo volumetrico e non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito d’imposta.

Il nuovo credito ‘Ricerca Sviluppo e Innovazione’ è riconosciuto nelle misure percentuali e nei limiti massimi seguenti:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il nuovo credito d’imposta ‘Ricerca, Sviluppo e Innovazione’ è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta, tramite mod. F24 da presentare online, è stato istituito il codice tributo ‘6938’.

Inoltre il nuovo credito d’imposta in parola è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalle imprese devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile danno diritto ad un credito d’imposta aggiuntivo, per un importo non superiore a 5 mila euro, che concorre alla determinazione degli importi massimi.

Ai fini dei successivi controlli le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per consentire al Mise di valutare l’andamento della misura agevolativa, le imprese beneficiarie devono effettuare un’apposita comunicazione al dicastero.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulla base della documentazione fornita dalle imprese per verificare il rispetto delle condizioni previste per beneficiare del credito d’imposta e la corretta applicazione della disciplina. L’indebita fruizione comporterà il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, dall’Agenzia delle Entrate.

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica nonché per le attività di design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

La proroga dei benefici è differenziata a seconda del tipo di attività esercitata. Relativamente alle attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica nonché per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI riducendo l’importo massimo del credito spettante. Alle PMI che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello See è riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 200 mila euro, fino al 50% dei costi di consulenza sostenuti a tal fine, sino al 31 dicembre 2022. Grazie alla proroga il credito d’imposta in esame è esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, ma con un diverso limite massimo di credito concedibile stabilito in 200 mila euro.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione, è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023.

Il decreto del Mise, di concerto con il Mef, ha definito le modalità e i criteri per l’attuazione della disciplina agevolativa, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione di controlli e verifiche, nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Possono fruire dell’agevolazione le PMI non in difficoltà. Inoltre non devono essere tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e devono aver ottenuto l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2022.

I costi che partecipano all’investimento agevolato possono essere sostenuti dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, sempreché l’ammissione alla quotazione avvenga entro l’anno 2022. I citati costi possono fruire di un credito di imposta nella misura massima del 50%, ma comunque entro un importo del credito d’imposta massimo di 200 mila euro.

Le PMI costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, devono inoltrare un’istanza per via telematica al Mise nel periodo compreso tra il 1°ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo ai fini del riconoscimento dell’agevolazione. Nei successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione generale del Mise comunica alle società il riconoscimento o il diniego all’agevolazione. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta.

Povertà educativa

Viene prorogato l’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle fondazioni bancarie che hanno effettuato versamenti a favore del Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di Stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Il contributo ammonta al 75% dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65% negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Le risorse disponibili ammontano a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate. Per consentire l’utilizzo in compensazione l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘6872’. Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Prorogato per il biennio 2023 e 2024 il Fondo alimentato dai versamenti delle fondazioni bancarie.

Tax credit librerie

Crescono di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse a favore del tax credit librerie. L’agevolazione è stata introdotta nel 2018 a vantaggio degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio. Il bonus è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione di suolo pubblico, eventuali spese per locazione al netto di Iva e spese per mutuo.

Il credito d’imposta spetta nella misura massima di 20 mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10 mila euro per gli altri esercenti.

Bonus acqua potabile

La legge di Bilancio 2022 proroga il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile per il consumo umano.

L’agevolazione è finalizzata a razionalizzare l’uso dell’acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica. Destinatarie sono le persone fisiche nonché i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.

L’importo massimo della spesa agevolabile è pari a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti ammessi all’agevolazione;

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito.

Il bonus acqua potabile viene esteso alle spese sostenute entro l’anno 2023.

Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari

Al fine di incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni, è stato previsto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi di spesa rimasti a carico del contribuente.

L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese documentate sostenute entro la fine del 2022 per l’installazione e la messa in funzione degli impianti di compostaggio presso i centro agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La comunicazione va inviata nel 2023. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella Comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della Comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 1 milione di euro per l’anno 2023, all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle Comunicazioni presentate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250 mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e dei contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.