Novità Fiscali

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Contributo a fondo perduto – Art. 25 decreto Rilancio – istanze di autotutela

L’articolo 25 del decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il 13 agosto 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto la scadenza è stata il 24 agosto scorso). Diverse associazioni di categoria hanno fatto pervenire segnalazioni di istanze che a seguito di errori riscontrati hanno portato gli utenti a ricevere meno contributi rispetto a quelli spettanti. Altre segnalazioni hanno riguardato le istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni di tempo, per le quali il sistema ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore, in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza dei termini. Per sanare tale situazione il soggetto interessato chiede se può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata alle Entrate nel periodo di vigenza del processo.

Il modello dell’istanza va trasmesso via Pec insieme ad una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto. Al riguardo le Direzioni provinciali delle Entrate le valuteranno puntualmente tenendo conto delle motivazioni presentate dagli utenti e dell’eventuale documentazione prodotta. Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità, l’ufficio potrà effettuare ulteriori istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa. Se dal predetto esame sarà confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto, ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.