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Cumulabilità tra superbonus e contributi per eventi sismici

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha affermato che il superbonus introdotto dall’articolo 119 del decreto Rilancio è compatibile con i contributi erogati in seguito agli eventi sismici.

Naturalmente per superbonus intendiamo la detrazione nella misura del 110% spettante per gli interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e di installazione di impianti fotovoltaici nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Tale detrazione si affianca all’ecobonus e al sismabonus disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge n. 63/2013 convertito nella legge n. 90/2013.

In merito alla cumulabilità tra i contributi pubblici erogati per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici e il superbonus, la risoluzione rimanda alla risposta a interpello n. 61/2019 dove si afferma che il diritto alla detrazione ‘non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici’.

Tra le agevolazioni fiscali del decreto Rilancio ed i contributi pubblici erogati per il ripristino di immobili danneggiati o distrutti dal sisma esiste un generale principio di compatibilità in quanto i due strumenti hanno obiettivi diversi. Il contributo pubblico, come detto, è finalizzato a ripristinare gli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto mentre il superbonus serve a realizzare opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.

Non cambia il principio secondo cui le detrazioni spettano per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso. In caso di erogazioni di contributi o sovvenzioni, queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute, prima di calcolare la detrazione. Dunque, la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Questo principio è rinvenibile in diverse ordinanze adottate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Con l’ordinanza n. 111 del 2020 il Commissario straordinario del Governo ha stabilito che per il superbonus il meccanismo non cambia. La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Tanto premesso, le agevolazioni si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici.

Ciò comporta che è possibile fruire del superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici. Va inoltre ribadito che anche il Superbonus si applica alle spese sostenute per le opere di completamento dell’intervento complessivamente considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.
Si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento ‘principale’, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento. Pertanto, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.