Novità Fiscali

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Decreto legislativo di recepimento della Direttiva ‘DAC 6’ – meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020, che ha recepito la Direttiva Ue n. 2018/822 (Dac 6) a cui ha fatto seguito il decreto del Mef del 17 novembre 2020, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della citata normativa, gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore di società controllate non residenti, in presenza di determinate caratteristiche.

L’articolo 2 del decreto legislativo definisce ‘meccanismo transfrontaliero’ uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle 5 condizioni dettate dallo stesso comma. Tra queste rileva la condizione che non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto, risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato.

Come precisato dalla Circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021 ‘i termini ‘schema’, ‘accordo’, ‘progetto’ si riferiscono a diversi gradi di complessità del meccanismo (…) può rientrare nel concetto di ‘schema’ un meccanismo che prevede una serie di entità coinvolte e transazioni tra di loro interconnesse. Il ‘progetto’, per altro verso, è l’insieme delle ipotesi teoriche che compongono uno ‘schema’ che, se realizzate, determinano il conseguimento di uno degli effetti da cui può derivare l’obbligo di comunicazione. L’accordo ricomprende qualsiasi intesa legalmente vincolante’.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il meccanismo transfrontaliero è soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi tra quelli indicati nell’Allegato 1 del medesimo decreto, che costituiscono un ‘indice di rischio di elusione o evasione fiscale’. Come precisato nella circolare è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione’.

La circolare n. 2/E specifica, inoltre, che la concreta individuazione dei meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione deriva dalla lettura combinata di diverse disposizioni del decreto legislativo e del decreto ministeriale che nel loro insieme introducono un sistema di criteri selettivi focalizzati sui seguenti aspetti:

  • la transnazionalità del meccanismo;
  • la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (hallmarks);
  • la presenza di una riduzione (potenziale) dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
  • la presenza di un vantaggio fiscale principale realizzato da uno o più contribuenti in Italia.

Costituiscono meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli aggiustamenti di Tp quando il destinatario è residente in una giurisdizione che non tassa i redditi o che non è cooperativa.

Secondo la risoluzione i TP adjustments effettuati a favore di società controllate non residenti risultano soggetti all’obbligo di comunicazione per garantire loro una marginalità in linea con i valori di libera concorrenza, determinando un componente negativo deducibile.

In merito ai tempi entro cui assolvere ai suddetti obblighi l’articolo 2 del decreto ministeriale dispone che il contribuente effettua la comunicazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.

Per le comunicazioni successive alla prima e relative al meccanismo in esame, il dies a quo del termine di 30 giorni per la comunicazione dei TP Adjustment, in considerazione delle particolari modalità operative con cui vengono effettuati, la risoluzione ritiene che debba decorrere dalla data di approvazione del bilancio della società controllante che effettua l’aggiustamento.