Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Decreto Rilancio convertito nella legge n. 77/2020 recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da Covid-19’

PREMESSA

Con il decreto Rilancio, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, sono state introdotte misure a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e, in generale, dei cittadini per fronteggiare la crisi di liquidità determinatasi come conseguenza della serrata da Covid-19 e per ristorare coloro che svolgono attività economiche e/o professionali per le spese di sanificazione sostenute per contrastare l’emergenza epidemiologica. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, fornisce risposta a diversi quesiti relativi alle misure previste dal decreto. Al fine di facilitare la lettura del documento, i quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali presenti nel decreto. Il documento, inoltre, riepiloga le circolari finora emanate in materie affini alla presente.

 

1. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL’IRAP (art. 24)

A seguito dall’emergenza da Coronavirus le imprese con volume di ricavi non superiori a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019. Resta fermo, invece, per il 2019 il versamento dell’acconto. Non è dovuto, inoltre, il versamento della prima rata, pari al 40%, dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Tale disposizione non trova applicazione per:

  • Imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici;
  • Banche e altri intermediari finanziari;
  • Soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Ambito applicativo dell’art. 24 con riferimento agli enti non commerciali

Le disposizioni dell’art. 24 non prevedono, nel novero dei soggetti esclusi dal beneficio, gli enti privati non commerciali. Pertanto, la disciplina contenuta nell’articolo citato trova applicazione anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale, sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.
Nella prima ipotesi, con riferimento all’attività commerciale esercitata – e, di conseguenza, all’Irap determinata con il metodo ‘commerciale’ – l’ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata di acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al periodo d’imposta 2020, al verificarsi delle condizioni previste dall’art 24 per i soggetti esercitanti attività d’impresa. Tali disposizioni trovano, altresì, applicazione con riferimento all’Irap determinata dall’ente non commerciale – relativamente all’attività non commerciale svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo ‘retributivo’. In tal caso, relativamente all’attività non commerciale svolta, non troveranno applicazione i parametri relativi ai ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di un’attività d’impresa o l’esercizio di arti e professioni.
Le previsioni di esonero dal versamento previste dall’art. 24 non si applicano, invece, sugli enti non commerciali pubblici.

Rapporto tra i limiti di applicazione del beneficio previsti dal Temporary Framework COVID-19 e quelli previsti dalla disciplina ‘de minimis’

Le disposizioni introdotte dall’art. 24 trovano applicazione ‘nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e successive modifiche’.
E’ bene ricordare che l’art. 24 prevede l’esclusione dal versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2020. Pertanto, la verifica delle condizioni e dei limiti entro i quali il beneficio di cui all’art. 24 del decreto configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina Ue, va operata con esclusivo riferimento al Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato, e quindi anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati.
Le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti ‘de minimis’, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Di conseguenza, anche il beneficio di cui all’art. 24 del decreto può essere cumulato con gli aiuti previsti dai Regolamenti Ue relativo agli aiuti ‘de minimis’ sempre nel rispetto delle norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Determinazione degli acconti IRAP per il periodo d’imposta 2020

Il versamento in acconto dell’IRAP va effettuato secondo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è dovuto:

  • Per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
  • Per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

Ne deriva che, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo ‘storico’, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo non debba essere versato.

Utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (mod. IRAP 2019)

L’art. 24 ha disposto l’esonero dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019. Saldo che, tuttavia, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (mod. IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione ‘esterna’ e/o ‘interna’, in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso. A sostegno di ciò si dispone che un eventuale utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’IRAP 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza IRAP 2018 e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata.
L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta. A tal fine, la sezione II del quadro IR va compilata riportando nel rigo IR28 la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto.
Resta fermo che l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato. La Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento ritenendola compatibile con il mercato interno. I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare, tra l’altro, l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’art 24 del decreto Rilancio.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)

Scopo del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del decreto, è quello di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito varie categorie di operatori economici a seguito del Covid-19. Con la presente circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito che fanno seguito a quelli arrivati con le circolari n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020.

Ambito soggettivo di applicazione. Imprenditore agricolo e coadiuvanti

Come precisa l’art. 25 del decreto, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente all’impresa agricola e, pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.

Consorzi tra imprese

I consorzi tra imprese non possono fruire del contributo a fondo perduto in considerazione della loro natura, in quanto si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Al riguardo, i due requisiti previsti in relazione sia alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.
Il soggetto che ha percepito il contributo non spettante non andrà incontro alle sanzioni se presenta una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente. Parimenti le sanzioni non saranno dovute quando la violazione del contribuente sia dovuta da obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma. Ciò si verifica quando il contribuente che ha già fruito del contributo, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti, riconosca di aver assunto un comportamento non coerente con questi ultimi.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA (art. 28)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione l’art. 28 del decreto ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica o all’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Il decreto Agosto, modificando le disposizioni del presente decreto (Rilancio), ha stabilito che:

  • Il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
  • Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Studi medici con attività intramoenia senza partita Iva

L’attività intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non può beneficiare del credito d’imposta previsto dall’art. 28 del decreto il quale non contempla tale tipologia di attività.

Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo è riconosciuto indipendentemente dalla categoria catastale per attività di tipo industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico. Ne consegue che tale beneficio, nato con lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta anche nell’ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali. Dunque, il credito d’imposta è riconosciuto anche quando l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

 

2. ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

NUOVE INDENNITÀ PREVISTE PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (art. 84)

L’art. 84 del decreto riconosce una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva danneggiati dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’indennità spetta a condizione che i professionisti: siano iscritti alla Gestione separata; non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; abbiano subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Per determinare il reddito e, di conseguenza, la sua riduzione lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfetario

In merito alle modalità di determinazione della riduzione del reddito di almeno il 33% subìta dai liberi professionisti titolari di partita Iva, l’art. 84 del decreto stabilisce i criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista, sia esso regime ordinario o forfetario. Quest’ultimo rileva solo ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.

3. MISURE FISCALI

Il decreto ha introdotto una serie di misure fiscali oggetto di chiarimenti interpretativi in documenti di prassi del 2020. Questa circolare fornisce nuove precisazioni alla luce dei quesiti pervenuti.

TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (art. 121)

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato la circolare n. 24/E/2020 alle disposizioni dell’art. 121 del decreto Rilancio. La presente circolare fornisce nuovi chiarimenti in merito.

Possibilità di compensazione del debito da ‘rottamazione-ter’

La circolare chiarisce che il debito da ‘rottamazione-ter’ non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico come l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 125)

Con la circolare n. 20/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi). Il presente documento fornisce ulteriori delucidazioni.

Certificazione attività di sanificazione

In merito alla certificazione delle attività di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti spetterà agli operatori del settore e/o alle imprese che svolgono l’attività di sanificazione di predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con i Protocolli di regolamentazione vigenti, anche a carattere territoriale. Tali attività devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19.

Pulizia impianti di condizionamento

Con riferimento agli impianti di condizionamento i Protocolli di regolamentazione vigenti stabiliscono l’obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Pertanto, in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione. Tuttavia, le spese di pulizia degli impianti, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti stessi come dei filtri, finalizzate ad aumentare ‘la capacità filtrante del ricircolo’ attraverso, ad esempio, la sostituzione dei ‘filtri esistenti con filtri di classe superiore’, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui all’art. 125 del decreto e quindi essere rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta.

CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 158)

In relazione ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, l’art. 158 del decreto introduce una disposizione di natura interpretativa. Prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83, comma 2, del decreto ‘Cura Italia’ si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione ‘per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza’, sia la sospensione dei termini processuali.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti

L’art. 158 del decreto fa riferimento alla cumulabilità, con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione, della sola sospensione di cui all’art. 83 del decreto ‘Cura Italia’. All’Amministrazione finanziaria il compito di chiarire se il termine per la conclusione del procedimento di adesione oppure per la proposizione del ricorso fruisca anche della sospensione di 31 giorni prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969.
Come già affermato la sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83, comma 2, del decreto ‘Cura Italia’ si intende cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Dunque, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione ‘per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza’, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto dell’art. 83 e dell’art. 36 del decreto Liquidità. Trova applicazione, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – ulteriori chiarimenti

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. A disporlo è l’art. 1 della legge n. 742/1969. Dal 1°settembre, dunque, i termini riprendono a decorrere. Il decorso del termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020 ai sensi dell’art. 158 del decreto, subirà così una nuova sospensione dal 1° al 31 agosto 2020. Dunque, l’accertamento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impugnazione, in virtù della sospensione di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), non scade il 16 settembre 2020 ma il 17 ottobre 2020, in quanto si dovranno computare anche gli ulteriori 31 giorni di agosto.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 61 E 62 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 ( art. 127)

L’art. 127 del decreto proroga il termine di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge ‘Cura Italia’ colpiti dall’emergenza sanitaria in corso. I versamenti sospesi andranno eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 settembre prossimo o a rate, in un numero massimo di quattro, mensili, di pari importo, a partire sempre dal 16 settembre 2020. Entro il medesimo termine vanno effettuati, anche tramite sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Mef 24 febbraio 2020 nonché vanno eseguiti i versamenti degli adempimenti contributivi sospesi ai sensi dell’art. 61, comma 1.
Per le associazioni e le società sportive, dilettantistiche e professionistiche, la sospensione dei versamenti si estende fino al 30 giugno 2020, mentre la ripresa dei medesimi è fissata al 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate mensili, sempre a partire dal 16 settembre prossimo.
Anche i termini di ripresa della riscossione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, sono prorogati al 16 settembre 2020; riguardano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente a assimilati, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, l’Iva, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria, relativamente ai soggetti individuati dall’art. 62 del decreto ‘Cura Italia’.
In tutti i casi individuati dall’art. 127, i versamenti sospesi possono essere eseguiti nel più ampio termine senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Il decreto Agosto, all’art. 97, ha previsto la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi che possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni né interessi:

  • Per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione in massimo quattro rate mensili a partire dalla stessa data;
  • Per il restante 50%, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 24 rete mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Significa, in altre parole, che ogni contribuente beneficiario della sospensione potrà effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

  • Per intero entro il 16 settembre 2020;
  • Per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • Per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • Per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Rateazione del versamento annuale Iva

Il decreto Rilancio, agli articoli 126 e 127, ha posticipato al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti in autoliquidazione, relativi anche all’imposta di valore aggiunto, sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità. L’Amministrazione viene invitata a chiarire se chi, pur potendo beneficiare della sospensione del saldo Iva annuale, ha scelto di versare la prima rata di marzo, può beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 16 settembre prossimo con riferimento al debito annuale che residua al netto della prima rata.
La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire sempre dal 16 settembre; le restanti rate andranno corrisposte entro il 16 dei mesi successivi.
Il decreto Agosto all’art. 97 ha disposto, in alternativa, che i versamenti sospesi possono essere effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Il restante 50% andrà versato, sempre a rate mensili, in due anni, a partire dal 16 gennaio 2021.
Chi, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo Iva annuale, ha versato la prima rata, ma non quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non ha versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre a partire dal 16 settembre 2020. In alternativa potrà procedere al versamento secondo le indicazioni previste dall’art. 97 del decreto Agosto.
Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata di marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020, ed ha successivamente beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate restanti, potendo rinviare al 16 settembre prossimo il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa potrà versare secondo le indicazioni previste nell’art. 97 del decreto Agosto.

RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art. 144)

Il decreto Rilancio all’art. 144 prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il pagamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
In particolare la norma prevede la rimessione in termini per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 e la proroga dei termini per i versamenti che scadono tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020. In entrambi i casi i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di interessi né sanzioni. In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile versare le somme dovute anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.

Termine per fornire chiarimenti

La proroga al 16 settembre 2020 disposta dall’art. 144 del decreto non riguarda esclusivamente i termini di versamento delle somme dovute, ma può intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti. Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.

Pagamenti rateali

La proroga disposta dall’art. 144 del decreto interessa anche i pagamenti rateali scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In base alle regole che disciplinano la rateazione, la scadenza delle rate successive alla prima è determinata in base alla scadenza della prima. Dunque, se il termine di versamento della prima rata ricade nel periodo di sospensione, la proroga si riflette anche sulle scadenze delle rate successive. E tutto il piano di rateazione si articolerà sulla scadenza, prorogata, della prima rata. Se, invece, nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata successiva alla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le scadenze successive che restano inalterate.

Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 144

L’articolo 144 del decreto prevede il differimento dei termini di scadenza dei pagamenti derivanti da controllo automatico delle dichiarazioni. Lo stesso decreto nulla dispone in merito alla disapplicazione dell’art. 23 del Dlgs n. 472/1997 per tali atti.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (art. 145)

Al fine di immettere liquidità nel sistema economico anche a vantaggio delle famiglie, l’art. 145 del decreto consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui all’art. 28-ter del Dpr n. 602/1973.

Ulteriori chiarimenti in merito all’attività di rimborso ai fini delle imposte dirette e dell’Iva

Rimborsi Imposte dirette

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr n. 602/1973. E’ quanto prevede l’art. 145 del decreto. Dunque, i rimborsi vanno erogati senza effettuare alcuna compensazione con eventuali debiti erariali. Ciò, al fine di immettere liquidità nel sistema economico. Gli uffici potranno così utilizzare i dati forniti dall’agente della riscossione per procedere alla compensazione legale del rimborso. La misura vale anche per i rimborsi intestati a soggetti deceduti o soggetti titolari di partita Iva che hanno cessato l’attività relativamente ai quali l’ufficio deve continuare ad applicare l’art. 23 del Dlgs n. 472/1997.

Rimborsi Iva

In merito alle erogazioni dei rimborsi relativi all’Imposta sul valore aggiunto, l’art. 145 del decreto non ha modificato la disciplina normativa. Ai fini dell’esonero dalla presentazione della garanzia l’art. 38-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972 prevede la sussistenza di precise condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva che devono essere valutate secondo i criteri ordinari. Va dunque confrontata la posizione del contribuente alla data di presentazione dell’istanza di rimborso con le risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (art. 149)

L’art. 149 del decreto prevede la ‘sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta’. Lo scopo della misura è ampliare le categorie di atti per cui risulta prorogato il versamento degli importi dovuti. L’art. 83 del decreto ‘Cura Italia’ aveva già introdotto una sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, successivamente prorogata all’11 maggio 2020, dall’art. 36 del decreto Liquidità, dei termini processuali. Queste misure hanno determinato anche la sospensione, per la stessa durata, dei versamenti limitatamente agli istituti che fanno esplicito rinvio ai termini per l’impugnazione dell’atto.
L’art. 149 ha prorogato al 16 settembre 2020 il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione. La sospensione dei versamenti interessa anche gli atti e gli istituti non rientranti nell’ambito applicativo della sospensione prevista dagli art. 83 del decreto ‘Cura Italia’ e 36 del decreto Liquidità.
Prorogato al 16 settembre prossimo anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, ma i termini di versamento devono essere scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
La proroga interessa pure le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, inerenti agli atti indicati nell’art. 149 i cui importi dovuti risultano rateizzabili in base alle disposizioni vigenti. Una speciale rateazione è stata introdotta per i versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020; i soggetti interessati possono versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese a partire da settembre. Non sono rimborsabili gli eventuali versamenti effettuati durante la proroga.

Calcolo del termine entro il quale gli atti sono ‘definibili’

L’art. 149 del decreto ha previsto che gli atti rientranti nella proroga dei termini di versamento e del termine di impugnazione devono scadere ‘nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020’. La norma si riferisce ai termini di versamento scadenti nel suddetto arco temporale, senza considerare nel computo le misure di differimento degli oneri tributari previste per fronteggiare il Covid-19, tra cui la sospensione di complessivi 64 giorni che si determinano sommando la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile e quella dal 15 aprile all’11 maggio. Una diversa lettura della norma finirebbe per ridurre drasticamente l’arco temporale utile per godere del beneficio previsto dalla norma, limitandone l’applicazione ai soli atti i cui termini di versamento sarebbero scaduti tra il 12 maggio e il 31 maggio 2020.
Ai fini dell’individuazione dei termini ordinariamente scadenti nel periodo indicato dalla norma occorre anche considerare, in caso di presentazione dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse, la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e nelle ipotesi di accertamento con adesione.
Qualora la scadenza del versamento degli importi rideterminati a seguito di presentazione della suddetta istanza ricada, tenendo conto della menzionata sospensione di 60 giorni del termine di impugnazione, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio, allora il termine di versamento si intende prorogato al 16 settembre.

Modalità di applicazione dell’articolo 149 del decreto agli atti di accertamento con adesione

L’art. 149 del decreto ha prorogato al 16 settembre la scadenza del versamento della prima o unica rata relativa ai pagamenti degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni già sottoscritte e atti di recupero dei crediti d’imposta e di avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 del Dlgs n. 218/1997, i cui termini di versamento ricadono in una data compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
La norma dispone che il versamento della prima o unica rata relativa rispettivamente all’adesione, alla mediazione e alla conciliazione deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto/accordo, ne deriva l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 149 dei versamenti relativi alle suddette procedure per le quali sia stato sottoscritto l’atto/accordo nel periodo 9 marzo – 31 maggio, ma il cui termine di versamento scade dopo il 31 maggio 2020. La proroga al 16 settembre non è invece applicabile quando l’accordo/atto sia stato sottoscritto prima del 18 febbraio 2020, in quanto il relativo versamento risulta scaduto in una data antecedente al 9 marzo 2020.
Rientrano dunque nella sospensione prevista dall’art. 149 i versamenti relativi alle adesioni, mediazioni e conciliazioni il cui accordo/atto sia stato sottoscritto tra il 18 febbraio e l’11 maggio 2020.

Precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 149 del decreto agli atti di accertamento per i quali sia stata presentata istanza di adesione

Se la sottoscrizione dell’istanza di adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento avviene oltre l’11 maggio, il relativo versamento non rientra nella sospensione prevista dai primi due commi dell’art. 149 del decreto. Inoltre, in caso di mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione, considerato che la presentazione dell’istanza comporta l’impossibilità di beneficiare della definizione prevista dall’art. 15 del Dlgs n. 218/1997, il quale presuppone la rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione, non opera la sospensione di cui al comma 3 dell’art. 149.
Per il versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti non più definibili opera la sospensione di 64 giorni prevista dagli articoli 83 del decreto ‘Cura Italia’ e 36 del decreto Liquidità.

Applicabilità dell’articolo 149 del decreto agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro per intervenuta decadenza dai benefici ‘prima casa’

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della proroga del versamento al 16 settembre degli importi dovuti nei casi di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro notificato dall’ufficio a seguito di auto-denuncia del contribuente per decadenza dai benefici ‘prima casa’. L’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio per consentire al contribuente di pagare l’imposta non versata in sede di registrazione rientra tra quelli previsti dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 149 del decreto, ossia tra gli avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro. Nel caso in cui il contribuente con un’istanza dichiara, ad esempio, di non poter adempiere all’obbligo di trasferire la residenza entro 18 mesi nell’immobile acquistato, l’ufficio notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e, in caso di scadenza del versamento dovuto nel periodo 9 marzo – 31 maggio, si configura la fattispecie di proroga al 16 settembre 2020 con la possibilità di rateizzare il dovuto ai sensi del comma 5 dell’art. 149 del decreto.

Chiarimenti in merito al pagamento delle rate successive alla prima dell’atto di adesione perfezionato

Con l’art. 149 del decreto Rilancio i termini di versamento delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione con scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 sono slittati al 16 settembre. Nei casi in cui la scadenza delle somme dovute ricade nel citato arco temporale il contribuente ha la possibilità di definire l’atto versando l’intero importo o una prima rata entro il 16 settembre. Nel caso specifico la proroga dei versamenti da effettuare, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs n. 218/1997, riguarda il perfezionamento dell’adesione, ovvero l’intero importo o la prima rata del piano di rateazione.
In caso di versamento a rate, la prima andrà effettuata entro il 16 settembre. Le altre tre, di pari importo, entro il 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre, per effetto della proroga introdotta dall’art. 149.

Chiarimenti in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione

Per non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro il termine di pagamento della rata successiva. Trattandosi di versamento tardivo, non si procede all’iscrizione a ruolo della sanzione e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva. Nel caso prospettato di mancato versamento della rata di febbraio, considerato che il contribuente, per non incorrere nella decadenza dalla rateazione, avrebbe potuto versarla entro la scadenza della rata successiva (ossia il 31 maggio) e che tale scadenza è slittata al 16 settembre in virtù della proroga disposta dall’art. 149 del decreto per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio, la rata di febbraio potrà essere versata entro il 16 settembre.
Trattandosi di versamento tardivo il contribuente non potrà avvalersi dei benefici che attengono alle scadenze ordinarie; ne consegue che sono dovuti gli interessi e le sanzioni per versamento tardivo della rata e non sarà possibile fruire del versamento in 4 rate mensili, di pari importo. Analogo ragionamento interessa le rate, a ritroso, di dicembre (la cui rata successiva era quella di marzo) e di gennaio ( la cui rata successiva era quella di aprile) che, laddove non versate, potranno esserlo tardivamente entro il 16 settembre in considerazione della proroga disposta dall’art. 149 del decreto per i termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.
In merito alle rate con scadenza ordinaria nei mesi di marzo, aprile e maggio e per le quali il termine di pagamento è slittato al 16 settembre, le stesse non possono usufruire del tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva in quanto per ciascuna di esse, sarà già decorso, a quella data, il termine di scadenza della rata successiva in base all’originario piano di ammortamento: infatti, i termini per il pagamento della rata successiva alla rata di marzo (ossia la rata di giugno) così come della rata successiva a quella di aprile (ossia la rata di luglio) e della rata successiva a quella di maggio (ossia la rata di agosto) non sono stati oggetto di proroga.

DIFFERIMENTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E PER L’ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ/ISCRIZIONE AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI (art. 151)

Il decreto ‘Cura Italia’ ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Tra i termini sospesi trovano posto anche quelli per la notifica e l’esecuzione di atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi destinatari di contestazioni per violazione degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.
L’art. 151 del decreto Rilancio ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione stabilita dal decreto ‘Cura Italia’, viste le difficoltà che il lockdown da Covid-19 ha procurato a gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali.
Il suddetto differimento al 31 gennaio 2021 non trova applicazione nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore della norma in commento, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del Dlgs n. 471/1997, ovvero una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo.

Provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, da notificare dopo la fine del periodo di sospensione – Calcolo dei termini di decadenza

Con l’art. 151 il decreto ha previsto una proroga del periodo di sospensione, al 31 gennaio 2021, relativa alla notifica e all’esecuzione dei provvedimenti di sospensione di cui all’art. 12 del Dlgs n. 471/1997. Tale proroga segue quella disposta dall’art. 67 del decreto ‘Cura Italia’. Considerato che gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione, il computo di tale termine deve avvenire escludendo il periodo di sospensione che va dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 154)

A seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, l’art. 154 del decreto ha posticipato al 31 agosto 2020 il termine finale per la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, in precedenza fissato al 31 maggio 2020. Ora il decreto Agosto ha disposto un ulteriore slittamento al 15 ottobre 2020.
Sempre l’art. 154 ha disposto, inoltre, che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli derivanti da provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 (ora 15 ottobre 2020, a seguito del decreto Agosto), la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
In merito alle rate della c.d. ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’ l’articolo in commento prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento alle scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la tolleranza di 5 giorni disposta dal dl n. 119/2018.
Considerate le difficoltà dei debitori nell’assolvere le obbligazioni derivanti dai carichi affidati all’agente della riscossione, l’art. 154 rimuove la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate sopra espresse, per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata, non avendo il contribuente provveduto al pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti.

Rapporti tra l’articolo 154 del decreto e l’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472

La sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 si riferisce anche a quelli rateali, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché ai termini dei versamenti unicamente rateali dei carichi derivanti da avviso di accertamento esecutivo affidati all’agente della riscossione.
Ai fini dell’applicazione della compensazione legale di cui all’art. 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ferma restando la necessaria ricorrenza del presupposto della definitività dell’atto impositivo in funzione dello spirare dei termini di impugnazione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso, la circolare ritiene che, laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme il cui termine di versamento rientri nella sospensione sopracitata, tale compensazione sia preclusa per carenza del requisito dell’esigibilità del credito erariale; non sussiste, invece, alcuna preclusione laddove si intenda realizzare la compensazione legale tra il rimborso e le somme derivanti da avviso di accertamento esecutivo resosi definitivo non ancora affidate all’agente della riscossione o affidate ma non oggetto di rateazione oppure le somme dovute sulla base di altra tipologia di atto impositivo resosi definitivo non ancora iscritte a ruolo.

Come impatta la sospensione della riscossione sulle attività di recupero dell’agente della riscossione?

L’art. 68 del decreto ‘Cura Italia’, modificato dall’art. 99 del decreto Agosto, stabilisce che:

  • con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge n. 78/2010. I versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre 2020. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali.
  • le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi;
  • nei confronti dei soggetti aventi, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Lombardia e Veneto (ex Zona Rossa), i termini delle sospensioni di cui sopra decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

Queste norme vanno lette tenendo conto delle disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali la cui ratio risiede nell’esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti già in difficoltà per calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. Pertanto, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020:

  • i termini di pagamento relativi a carichi, affidati agli agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Inps e da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo, con conseguente ‘congelamento’, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;
  • la notifica di nuove cartelle di pagamento afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
  • le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione, con effetti identici a quelli richiamati sub A), sotto il profilo del ‘congelamento’ degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

In merito alle modalità di effettuazione dei versamenti sospesi, l’art. 68 del decreto ‘Cura Italia’ prevede che essi debbano essere eseguiti ‘in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione’ e, quindi, entro il 30 novembre 2020.
In tale contesto, non è ipotizzabile l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine stabilito dal legislatore per effettuare il relativo pagamento. Ne deriva che:

  • restano sospesi fino al 30 novembre 2020 i termini di pagamento dei carichi sub A) per i quali l’Agente della riscossione non potrà svolgere azione di recupero (almeno fino a questa data) e resterà sospesa la decorrenza degli interessi di mora;
  • terminerà, invece, il 15 ottobre 2020 la sospensione degli adempimenti di notifica delle cartelle di pagamento sub B), che dovranno perciò essere riattivati sin dal 16 ottobre 2020. Parimenti si esaurirà la sospensione delle attività di recupero sub C), che l’Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dallo stesso 16 ottobre 2020, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora.

PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (art. 157)

L’art. 157, al primo comma, prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
Con la stessa finalità l’articolo dispone il rinvio al 2021 della notifica e dell’invio di atti e comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle comunicazioni medesime.
Inoltre, per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1°gennaio 2021 e la data di consegna o notifica dell’atto.
Sempre l’art. 157 individua specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, prevedendo che queste possono essere provate anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi delle Entrate.
Infine, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di applicazione della proroga dei termini per la consegna e la notifica degli atti, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

Chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 157 del decreto

La proroga prevista dall’art. 157 del decreto interessa gli avvisi di accertamento, gli atti di constatazione e di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi ad atti o ad imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. Gli avvisi e gli atti devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2021. Gli atti citati si riferiscono a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo indicato. Per gli atti riferiti, invece, ad atti o ad imposte i cui termini decadenziali non scadono entro il 31 dicembre 2020, gli uffici potranno svolgere quest’anno le relative attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti, a meno che non abbiano carattere di indifferibilità e urgenza.
La proroga riguarda tutti gli atti e le imposte per le quali è prevista una decadenza dei termini nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

Applicabilità del differimento dei termini stabilito dall’articolo 157, comma 1, del decreto agli avvisi di liquidazione notificati ai Notai a seguito di controllo sull’autoliquidazione degli atti notarili

Il differimento dei termini di cui al comma 1 dell’art. 157 del decreto si riferisce a provvedimenti che vengono emessi al termine della fase del controllo sostanziale con riferimento agli atti o alle imposte, sia indirette che dirette, i cui termini di decadenza scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. La circolare chiarisce che tale differimento non si applica anche agli avvisi di liquidazione destinati ai notai a seguito di controllo sull’autoliquidazione degli atti notarili.

Articolo 157, comma 2 – Casi di indifferibilità e urgenza

Il secondo comma dell’art. 157 dispone la sospensione, dall’8 marzo 2020, dell’invio di comunicazione, atti e inviti elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate. Ci sono, però, delle eccezioni.
Nei casi di indifferibilità ed urgenza è possibile procedere all’invio, alla notifica e alla messa a disposizione degli atti, comunicazione e inviti. Sono salvi anche gli atti la cui emissione è funzionale al perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
L’invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima, ad esempio, nei casi di comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato (art. 331 c.p.p.), di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali o di pericolo per la riscossione.
Le caratteristiche di indifferibilità e urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.
E’ bene osservare che la proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, disposta dall’art. 157, comma 3, non è generalizzata, ma riguarda solo le dichiarazioni presentate in determinati anni. Per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato la proroga, ad esempio, riguarda solo le dichiarazioni presentate nell’anno 2018. Dunque, per le dichiarazioni presentate in anni diversi, qualora la sospensione degli invii rischia di pregiudicare il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni in materia di riscossione, l’ufficio è legittimato a procedere all’invio delle comunicazioni d’irregolarità.

Operatività della proroga prevista dall’articolo 157, comma 1, del decreto e calcolo degli interessi per il ritardato pagamento

La proroga disposta dall’art. 157, al comma 1 del decreto, incide su due termini differenti entro cui gli uffici sono chiamati a completare sia la fase di emissione dell’atto che quella della relativa notifica.
Da un lato sono prorogati e unificati al 31 dicembre 2020 tutti i termini di decadenza riferiti ad atti e imposte che scadono nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020. Dall’altro, è prorogato e distribuito nell’arco temporale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021, il termine per la notifica degli atti già emessi entro il 31 dicembre 2020.
Dal 1° gennaio 2021 fino alla data di notifica, sulle maggiori imposte accertate nell’atto e dovute dal contribuente non maturano gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; i suddetti interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo, invece, maturano dalla data in cui le imposte dovevano essere versate fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere, giornalmente, dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di effettivo pagamento delle maggiori imposte.
Per il periodo dal 1°gennaio 2021 fino alla data di notifica dell’atto non sono dovuti gli interessi anche nei casi di mancato pagamento entro i termini previsti e di successiva iscrizione a ruolo o di affidamento del carico. L’omesso versamento delle somme richieste nei termini previsti comporterà, dal giorno successivo alla notifica dell’atto, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora.
L’art. 157, comma 1, dispone, inoltre, che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto della ulteriore sospensione dei termini prevista dall’art. 67 del ‘Cura Italia’. Per questo può ritenersi superato il periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo – 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza prevista dall’art. 157 (entro il 31 dicembre 2020).
Mentre l’art. 67 determinava lo slittamento in avanti del decorso dei termini per la durata della sospensione ovvero per 85 giorni, l’art. 157 proroga i termini di decadenza limitatamente di atti e imposte che scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.

Conciliazione dei termini di cui all’articolo 157 del decreto con le tempistiche dettate dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, e dall’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

Il documento di prassi amministrativa interviene in merito alla conciliazione delle disposizioni contenute nell’art. 157 del decreto che prorogano gli ordinari termini di decadenza con le tempistiche per gli accertamenti sull’abuso del diritto, in caso di operazioni abusive e la proroga ‘automatica’ di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo in caso di invito al contraddittorio.
In tema di abuso del diritto, i termini di decadenza del potere accertativo possono determinare due ipotesi. La prima è quella in cui il termine di decadenza, prorogato ai sensi dell’art. 10-bis, comma 7, cada nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. In questi casi l’avviso di accertamento per l’abuso del diritto va emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 157, comma 1, in quanto il termine scade nel periodo oggetto della proroga. La seconda riguarda, invece, le ipotesi in cui il termine di decadenza, prorogato ai sensi dell’art. 10-bis, comma 7, cada dopo il 31 dicembre 2020. In tali casi non opera la proroga di cui all’art. 157, comma 1, tenuto conto che il termine di decadenza scade dopo il 31 dicembre 2020.
L’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 al comma 5 prevede, invece, una proroga ‘automatica’ di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.
Qualora si verifichi il suddetto presupposto in relazione a periodi di imposta il cui termine di decadenza è previsto per il 31 dicembre 2020, per effetto dell’operatività della proroga prevista dal comma 3-bis dell’articolo 5 il termine di decadenza risulterà successivo al 31 dicembre 2020 e, di conseguenza, non risulta applicabile quanto statuito dall’art. 157, comma 1. In tale ipotesi l’ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l’avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal 1°gennaio 2021.

Specificazione del concetto di ‘atti emessi’

Gli atti di cui al comma 1 dell’art. 157 per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono considerati emessi se firmati e protocollati entro il termine del 31 dicembre 2020. Questi, dovranno poi essere notificati a decorrere dal 1°gennaio e fino al 31 dicembre 2021, tranne che nei casi di indifferibilità ed urgenza.
La trasformazione in formato digitale degli atti con la firma del responsabile o di un suo delegato assicura l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico. La segnatura di un protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una pubblica amministrazione e attribuisce allo stesso data certa, opponibile a terzi. L’acquisizione del documento informatico nel sistema di protocollo ne garantisce, inoltre, l’archiviazione in un sistema di gestione documentale a norma.

MISURE PER L’EDITORIA

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

La crisi sanitaria da Coronavirus ha aggravato le condizioni di numerose realtà editoriali sempre più provate dal crollo degli investimenti pubblicitari. Per contrastare questa crisi il decreto ‘Cura Italia’ ha introdotto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito d’imposta, già vigente, riconosciuto nella misura del 30% del valore degli investimenti effettuati. E’ stata prevista, inoltre, la possibilità di trasmettere la comunicazione telematica di accesso al credito nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, ferma restando la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo 2020. Il decreto ha elevato dal 30 al 50% l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.

Requisiti per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020

Per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020 non è necessario aver sostenuto nel 2019 analoghi investimenti sui mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta ‘a regime’, unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente). Per accedere al credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, la presentazione della comunicazione telematica deve avvenire tra il 1° e il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate dal 1°al 31 marzo scorso, con il relativo credito d’imposta richiesto, che sarà rideterminato alla luce dei nuovi criteri.