Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato

Con la risoluzione n. 79/E dell’8 marzo 2002 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per legge dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente non essendo deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Più precisamente tali contributi non possono rappresentare un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Non è pertanto condivisibile il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001, secondo cui i contributi dei notai vanno dedotti in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto spese inerenti all’attività professionale svolta. La Suprema corte ha continuato nel tempo ad emanare pronunce contrarie alla tesi del Fisco. Nel 2018, con l’ordinanza n. 321, ha confermato la deducibilità di tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto costi inerenti all’attività professionale. Preso atto del consolidato indirizzo sfavorevole della giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi superato quanto affermato nella risoluzione n. 79/E/2002 e va riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile Irap.