Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Determinazione dei valori in ingresso nella formulazione ante Atad in ipotesi di fusione in entrata di società residenti in Paesi ‘white list’

Con la risoluzione 92/E del 5 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina dettata dall’articolo 166-bis del Tuir nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (ossia ante Atad). Nell’interpello che riguarda una fusione per incorporazione in entrata da Paese ‘White list’ perfezionatasi nel 2018 è stato chiesto di conoscere se il valore di ingresso delle attività e delle passività trasferite in Italia per effetto dell’operazione straordinaria possa essere rinvenuto automaticamente nel valore attribuito in sede di determinazione dell’exit tax dovuta nello Stato di provenienza, in quanto conforme al c.d. ‘arm’s length principle’. Inoltre è stato chiesto se ha rilevanza fiscale il disavanzo da fusione che l’incorporante ha allocato ad avviamento.
Il decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) ha introdotto l’articolo 166-bis del Tuir che è stato poi modificato dal Dlgs 142/2018 col recepimento della direttiva Atad. La disposizione disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, i beni che per la prima volta accedono nel nostro ordinamento, risolvendo il problema dell’individuazione dei criteri da utilizzare per attribuire il valore di ingresso agli asset dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Come anticipato, recentemente, l’art. 166-bis è stato modificato dal Dlgs 142/2018 le cui disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Tutti i soggetti che provengono da Paesi ‘White list’, ai fini fiscali, valorizzano le attività e le passività in ingresso sulla base del relativo valore nominale. Tale criterio trova applicazione anche laddove detto trasferimento nel territorio dello Stato si verifichi ‘a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana’ e opera a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di uscita. Anche la relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) precisa che il valore normale è assunto quale ‘criterio generale’ per i trasferimenti da Stati ‘White list’. La ratio del valore normale è evitare che plusvalori o minusvalori dei beni maturati interamente all’estero influiscano sulla determinazione del reddito imponibile in Italia. Nel corso di Telefisco 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale deve considerarsi inderogabile. La natura inderogabile di questo criterio comporta l’impossibilità di riconoscere automaticamente, ai fini della valorizzazione degli asset in entrata, il valore ad essi attribuito nel paese di provenienza in sede di determinazione di una eventuale exit tax. E non è possibile recepire in Italia i valori correnti determinati nello Stato di uscita secondo criteri locali, anche se risultanti da perizia di stima. Ne deriva che non è possibile affermare che il valore normale degli asset coincida sempre col valore attribuito in sede di applicazione della exit tax dovuta nel Paese di provenienza.
In merito al secondo quesito ovvero alla rilevanza fiscale dell’avviamento, per le operazioni fino al 2018 (ante Atad) lo stesso avviamento non ha rilevanza a prescindere dal fatto che ci sia stato assoggettamento a exit tax.