Novità Fiscali

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Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione

Con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del bonus antisismico anche in assenza dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio. Nel caso prospettato il soggetto istante faceva presente di essere in possesso di tutte le condizioni sostanziali previste dalla normativa ad eccezione della suddetta asseverazione. In sostanza chiedeva se potesse beneficiare della detrazione di cui all’articolo 16 comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, anche a seguito della redazione e presentazione del documento di asseverazione della classe di rischio dell’edificio in un momento successivo rispetto alla richiesta del titolo abilitativo.
Il comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 che rientra nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il ‘sisma bonus’ è stato modificato dall’art.8 del decreto Rilancio che ne ha esteso l’ambito applicativo anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.
In merito alla redazione e presentazione dell’asseverazione posteriormente al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune, l’Agenzia osserva che con il decreto n. 58/2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono state definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte dei professionisti, dell’efficacia degli interventi realizzati. Al fine di fruire delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla norma è necessaria l’osservanza delle prescrizioni stabilite.
Nella circolare n. 13/E/2019 è stato precisato che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione. Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso a favore della disposizione agevolativa, indipendentemente dall’effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti ai fini dell’ottenimento del sismabonus. Dunque, anche gli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3 hanno diritto alla detrazione di cui al citato comma 1-septies nel caso in cui le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°gennaio 2017 ma prima del 1°maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Nel caso analizzato l’Agenzia precisa che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.