Novità Fiscali

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Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese

Una società di gestione con sede legale in Guernsey (Regno Unito) che gestisce fondi d’investimento nella forma di limited partnership di diritto inglese impegnata nei settori dell’energia, trasporti e utilities intende investire in Italia in una società operante nel campo del trasporto marittimo. I fondi Uk partecipano e controllano una società di diritto lussemburghese che a sua volta controlla un’altra società dello stesso Paese. Quest’ultima detiene interamente la partecipazione di una holding italiana che possiede il 30% della ditta di trasporti marittimi nella quale i fondi intendono investire. Al fine di dotare la Holding italiana dei mezzi finanziari necessari per il completamento dell’operazione di investimento, è stata pattuita l’erogazione da parte dei Fondi a favore della Holding di una serie di finanziamenti a medio e lungo termine fruttiferi di interessi. La società istante chiede conferma che i finanziamenti in oggetto erogati alla Holding italiana dai predetti Fondi inglesi rientrano tra quelli di cui all’art. 26, comma 5-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e che, pertanto, sugli interessi ad essi relativi non si applica la ritenuta del 26%. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76/E del 12 agosto 2019, chiarisce che la società di gestione di fondi d’investimento, qualificata come Oicr estera, che eroga finanziamenti a medio e lungo termine a una Holding italiana può essere considerata un ‘investitore istituzionale estero’ e usufruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sugli interessi.