Novità Fiscali

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Espropriazione di beni a favore del demanio dello Stato – applicabilità del regime di esenzione dalle imposte

Con la risoluzione n. 66/E del 19 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in cui si chiedeva di conoscere se per gli atti di esproprio posti in essere da soggetti che agiscono in qualità di concessionari delegati, possa trovare applicazione il regime di esenzione dall’imposta di registro.
L’articolo 57 del Tur stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio in cui il soggetto espropriante è lo Stato. Nell’ambito di applicazione dell’esenzione è possibile ricomprendere le procedure in cui l’ente espropriante sia il Demanio dello Stato.
L’esenzione dall’imposta di registro trova applicazione sia nel caso in cui lo Stato sia il soggetto espropriante sia quello in cui, pur non essendo il soggetto espropriante, sia il soggetto acquirente. Tale condizione ricorre nel caso prospettato in cui vi è un soggetto diverso dallo Stato (il concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche) che provvede alle procedure per l’esproprio delle aree.
Le fattispecie rappresentate riguardano degli atti attraverso i quali alcuni beni, nell’ambito dei procedimenti di espropriazione, vengono acquisiti al Demanio dello Stato. Tali atti di esproprio, ancorché stipulati dal concessionario delegato per l’esecuzione di opere pubbliche, producono i loro effetti direttamente ed immediatamente in capo allo Stato.
In conclusione, limitatamente agli atti di espropriazione attuati dai concessionari delegati, ad esito dei quali lo Stato risulta essere l’acquirente dei beni espropriati, l’Agenzia ritiene che, per la registrazione dei predetti atti, trovi applicazione il regime di esenzione dall’imposta di registro previsto dall’art. 57 del Tur.
In relazione ai medesimi trasferimenti, inoltre, non sono dovute le imposte ipotecarie e catastali.


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