Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di luce, gas e carburante

Il decreto legge n. 115/2022, meglio noto come decreto Aiuti-bis, ha introdotto delle agevolazioni per compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre dell’anno per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’articolo 6, primo comma, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, invece, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022.

Il terzo comma, sempre dell’articolo 6, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di luce, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, utilizzata nel terzo trimestre dell’anno in corso.

Il comma quattro riconosce, invece, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dello stesso gas, consumato nel terzo trimestre del 2022.

Il settimo comma, sempre dell’articolo 6, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto legge ‘Taglia-prezzi’, alle spese sostenute per gli acquisti di benzina e gasolio effettuati nel terzo trimestre dell’anno 2022.

La norma prevede che entro la fine dell’anno i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, mediante mod. F24, oppure ceduti per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘6968’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 1, decreto legge n. 115/2022’;
  • ‘6969’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 2, decreto legge n. 115/2022;
  • ‘6970’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 3, decreto legge n. 115/2022;
  • ‘6971’ denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, comma 4, decreto legge n. 115/2022;
  • ‘6972’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 decreto legge n. 115/2022.