Novità Fiscali

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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ACE

Con la risoluzione n. 70/E del 10 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘6955’ denominato ‘Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73’. Tale codice tributo servirà ai beneficiari e ai cessionari per utilizzare in compensazione il credito d’imposta in parola.

Per rafforzare la patrimonializzazione delle imprese danneggiate dalle restrizioni decise per contrastare la pandemia da Covid-19, il decreto legge Sostegni-bis ha rafforzato l’istituto dell’ACE (Aiuto alla crescita economica) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

L’articolo 19, comma 3, ha disposto che per il 2021 la deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta’.

Il comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 settembre 2021, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola, nonché le modalità attuative per la cessione del credito. Ha, inoltre, approvato il modello di ‘Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE’, con le relative istruzioni.
È previsto, in particolare, che: chi ha i requisiti per accedere al credito d’imposta deve comunicare i dati per la determinazione del credito stesso all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ‘Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE’. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione l’Agenzia comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il mod. F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


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