Novità Fiscali

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Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Con il decreto legge n. 157 dell’11 novembre 2021, più noto come decreto ‘Anti-frode’, il Governo ha introdotto misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni. Il decreto ha inoltre rafforzato l’attività di accertamento e di recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto erogati a seguito della pandemia.

Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal decreto ‘Anti-frode’, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021 e ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.

Con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 l’Amministrazione finanziaria fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni.

Il decreto ha introdotto nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Qualora il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi è già previsto l’obbligo di asseverazione della congruità della spesa.

Superbonus

L’articolo 1 del decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi e ha rinviato ad un decreto del Ministro della transizione ecologica l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui fare riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità

In precedenza il decreto Rilancio prevedeva l’obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus solo nelle ipotesi in cui il contribuente intendeva avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Con la modifica in commento, l’obbligo del visto di conformità viene esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta.

Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Ambito di applicazione temporale

L’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021. Non è pertanto richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

Asseverazione

Il decreto legge ‘Anti-frode’ ha modificato il decreto Rilancio per ciò che concerne l’asseverazione. Per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre ora fare riferimento non solo ai prezziari, come previsto in passato, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. In attesa, la congruità è determinata facendo riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio o, ancora, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base ai luoghi di effettuazione degli interventi.

Ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, si deve continuare a fare riferimento al dm 6 agosto 2020.

Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base ai luoghi di effettuazione degli interventi.

In merito all’acquisto di case antisismiche, ai fini del Superbonus, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dall’atto di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Non cambia la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus. Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Bonus diversi dal Superbonus

Il decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito. Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi bonus nella dichiarazione dei redditi, ma il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

Per contro, l’attestazione della congruità delle spese, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (art. 14 Dl n. 63/2013) effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, resta necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Visto di conformità

Il decreto legge n. 157/2021 ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali è esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il visto di conformità deve essere rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva e dai Caf.
Il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus.

Attestazione della congruità delle spese

Il decreto ha previsto che i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto Rilancio.
Tale nuova attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori. Significa, in altri termini, che tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento.

Ai fini dell’attestazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezziari individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, fermo restando che, nelle more dell’adozione di tale decreto, la congruità delle spese può essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle Camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Pertanto, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica si fa riferimento al dm 6 agosto 2020, nel caso di lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. Per quelli datati prima si guarda ai criteri individuati dal comma 13-bis, articolo 119, decreto Rilancio.

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti dal citato articolo 119, comma 13-bis, del decreto Rilancio.

Con riguardo all’acquisto di case antisismiche, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante dal rogito e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

L’attestazione della congruità della spesa, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus.

L’attestazione può essere predisposta in forma libera se non già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Per i bonus diversi dal 110%, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.

Ambito di applicazione temporale

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal Superbonus, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica alle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.

Si ritiene meritevole ugualmente di tutela anche il contribuente in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbia assolto il relativo pagamento ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ‘Anti-frode’, anche se non abbia ancora provveduto alla comunicazione alle Entrate.

In questo caso non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai bonus diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.

Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, previsto dal decreto ‘Anti-frode’, si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

L’articolo 2 del decreto ‘Anti-frode’ contiene disposizioni che assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controllo nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma.

L’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti. Deve trattarsi di comunicazioni che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Inoltre, se all’esito dei controlli i rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata. Qualora, invece, non risultino confermati la comunicazione produce i suoi effetti.

L’Amministrazione finanziaria procede ai controlli di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Ciò non esonera i soggetti coinvolti nella cessione, come i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito, dal ricorso all’ordinaria diligenza per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Difatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode è teso ad intercettare e bloccare le condotte illecite ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.