Novità Fiscali

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Modalità di versamento della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione – Istituzione codice tributo

Il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Per consentire il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘3022’. In sede di compilazione del mod. F24 il suddetto codice tributo va esposto nella ‘Sezione Imu e altri tributi locali’. Qualora la sanzione amministrativa sia irrogata da organi diversi della polizia comunale il versamento è effettuato utilizzando il codice tributo ‘3021’. E’ quanto si legge nella risoluzione n. 84/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 4 ottobre. Il documento di prassi amministrativa precisa che ai fini del versamento della sanzione non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.