Novità Fiscali

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Modifiche al regime forfetario

La legge di Bilancio 2019 ha modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario, ossia del regime fiscale agevolato rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge 145/2018 ha introdotto una soglia unica di ricavi e compensi, innalzandola a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata. Tale limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dallo svolgimento anche di più attività. Ai redditi determinati forfetariamente si applica un’imposta unica del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che vantano determinati requisiti la misura dell’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi 5 periodi di imposta. La legge ha poi abrogato le limitazioni in precedenza previste con riferimento al costo dei beni strumentali e alle spese per prestazioni di lavoro. Sono state, infine, riformulate le cause ostative all’applicazione del regime forfetario. Il documento di prassi amministrativa ricorda che costituiscono causa ostativa alla partecipazione in Srl: a) il controllo diretto e indiretto; b) l’esercizio da parte delle Srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica che applica il forfait. Le modifiche rispondono alla ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Non possono avvalersi del regime di favore gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene eliminata. Anche la sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazioni) in corso d’anno non compromette il regime forfettario purché cedute entro l’anno. Diversamente il regime di favore salta dall’anno successivo. Invece la partecipazione in società semplici che non producono reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromette il regime forfettario. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E/2019 del 10 aprile scorso ha fornito indicazioni in merito alle modalità di applicazione del regime forfetario alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019. Vengono inoltre chiariti alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione del regime di favore. Il nuovo limite di ricavi e compensi (65mila euro) si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. Il contribuente che ha sfiorato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma non ha superato la nuova soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Chi era nel regime semplificato perché non era in possesso dei requisiti per applicare il regime forfetario, a partire dal 2019, può applicare il regime di favore poiché sono venute meno le cause di esclusione. A tal fine non occorre presentare alcuna comunicazione. Inoltre, i contribuenti che nel 2018 erano nel regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario. Possono applicare l’imposta che sostituisce l’Irpef, le addizionali regionali e comunali nonché l’Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che siano gestite in forma societaria. Ammessi anche gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.