Novità Fiscali

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Primi chiarimenti ai fini della fruizione del credito d’imposta vacanze

Premessa

Al fine di sostenere le strutture ricettive nazionali così fortemente colpite dal Coronavirus l’articolo 176 del decreto Rilancio ha previsto un bonus vacanze utilizzabile dal 1°luglio al 31 dicembre 2020. Ne hanno diritto i nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila euro. Il bonus servirà per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da alberghi, agriturismo e bed & breakfast. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici.

 

Ambito soggettivo di applicazione: soggetti ammessi

Il credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà quindi diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso. Ciò significa che se nel nucleo familiare sono presenti tre persone, un solo componente avrà diritto al credito d’imposta Vacanze. Le strutture ricettive italiane presso le quali è possibile utilizzare il bonus sono alberghi, hotel, pensioni, agriturismi, bed & breakfast, residence, rifugi di montagna, villaggi turistici, affittacamere, ostelli della gioventù, colonie marine e montane, case, appartamenti e bungalow per vacanze. Il fornitore del servizio turistico deve essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Sono inclusi tra i soggetti erogatori anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.

 

Ambito oggettivo di applicazione

Il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive nel periodo 1°luglio – 31 dicembre 2020. Si precisa che tale Credito d’imposta spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato per il pagamento del servizio effettuato dalla struttura turistica ricettiva.

 

Requisiti per ottenere il beneficio e modalità di accesso all’agevolazione

Il bonus vacanze è fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020. Per ottenere il beneficio è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

  • il bonus deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio;
  • il totale del corrispettivo deve risultare da fattura elettronica o documento commerciale;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per i soggetti che non sono tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida l’emissione di fattura, di scontrino o ricevuta fiscale. Ne consegue che anche i forfettari possono applicare lo sconto in commento.

E’ bene ricordare che il Credito d’imposta Vacanze deve essere utilizzato in un’unica soluzione e che non può essere utilizzato sulle prestazioni di più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. Ad esempio i costi per la fruizione dei servizi balneari indicati nella fattura della struttura alberghiera.

La fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell’agevolazione.

Il Credito d’imposta Vacanze è fruibile esclusivamente tramite l’utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione. In particolare la circolare precisa che la richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione denominata IO, resa disponibile da PagoPA Spa che verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.  Si ricorda che l’importo dell’agevolazione non può essere oggetto di rimborso nell’ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico.

 

Misura del credito

La misura del Credito d’imposta Vacanze varia a seconda della composizione del nucleo familiare. La cifra massima ammonta a 500 euro per i nuclei composti da tre o più persone. Scende a 300 euro per i nuclei di due persone e a 150 euro per i nuclei familiari composti da un solo soggetto. Abbiamo già detto che il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul dovuto e del 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Credito d’imposta Vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: se un nucleo di 3 persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 da utilizzare come sconto  e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (400 euro sotto forma di sconto e 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Al momento del pagamento a favore del fornitore del servizio quest’ultimo acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, con il codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e unitamente all’importo del corrispettivo dovuto, nella procedura web dell’Agenzia delle Entrate. Al momento del pagamento sempre il fornitore del servizio dovrà indicare nella fattura, scontrino o ricevuta fiscale il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’Iva applicata sull’intero ammontare e l’importo dello sconto applicato.

Il contribuente intestatario della fattura potrà far valere il diritto alla detrazione del 20% nella dichiarazione dei redditi anche se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, scontrino o ricevuta fiscale sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

 

Modalità di rimborso dello sconto al fornitore

Il rimborso dello sconto al fornitore avviene sotto forma di credito d’imposta che è utilizzabile esclusivamente in compensazione oppure può essere ceduto a terzi o ad istituti di credito. Il recupero dello sconto avviene mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile in compensazione attraverso i servizi telematici delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto a terzi, anche parzialmente, o ad istituti di credito, comunicando la cessione attraverso la piattaforma web delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, è possibile utilizzare il codice tributo ‘6915’ denominato ‘Bonus Vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, e bed & breakfast e del credito ceduto – art. 176 del dl n. 34/2020’.

 

Cessione del credito e poteri di controllo dell’amministrazione

Qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto allo sconto applicato. L’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.