Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Raccolta di tutte le principali indicazioni in materia di detrazioni legate agli interventi edilizi

La circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate costituisce il seguito della circolare n. 24/E del 7 luglio 2022. Fornisce una trattazione sistematica delle norme e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.

Tale Raccolta è frutto del lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF. Di questo lavoro beneficeranno gli operatori dei Caf ed i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate come pure gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

L’intento della circolare è quello di offrire a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Come anticipato il documento di prassi amministrativa costituisce anche una guida per gli uffici del fisco orientandoli nelle attività di controllo formale delle dichiarazioni.

La Raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.

Al fine di consentire una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al mod. 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. I singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, per consentire ai contribuenti, ai Caf e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse.

La circolare fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di appello o di consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati.

Il documento di prassi amministrativa contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

Come abbiamo già fatto per la circolare n. 24/E/2022, visto il corposo documento, ci limiteremo a trattare alcuni temi selezionati ma riportiamo di seguito il sommario per consentire ai nostri lettori di ricorrere alla circolare in caso di argomenti di particolare interesse.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate (Pag. 9)

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Pag. 9)

Sisma bonus (Pag. 53)

Bonus verde (Pag. 65)

Interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti – Bonus facciate (Pag. 68)

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pag. 80)

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati – Bonus mobili (Pag. 84)

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus (Pag. 93)

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Pag. 102)

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Pag. 104)

Installazione di pannelli solari (Pag. 106)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Pag. 108)

Acquisto e posa in opera di schermature solari (Pag. 112)

Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Pag. 113)

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto – Building Automation (Pag. 115)

Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (Pag. 117)

Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due classe di rischio inferiore (Pag. 119)

Superbonus (Pag. 142)

Interventi agevolabili (Pag. 156)

Altre spese ammissibili al Superbonus (Pag. 169)

Detrazione spettante (Pag. 170)

Trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile (Pag. 173)

Cumulabilità con altre agevolazioni (Pag. 173)

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto (Pag. 174)

Adempimenti (Pag. 175)

Allegato (Pag. 185)

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su singole unità immobiliari o su parti comuni di edifici residenziali è prevista una detrazione del 36% che è divenuta permanente grazie al decreto legge n. 201/2011.

La detrazione spetta anche per i lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva rivendita dell’immobile.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Possono fruire della detrazione i contribuenti assoggettati all’Irpef che siano in possesso di un titolo idoneo ovvero siano proprietari, titolari di un diritto di godimento, soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa, imprenditori individuali, locatari dell’immobile, familiari conviventi, futuro acquirente.

Dal 26 giugno 2012 la percentuale di detrazione del 36% è stata elevata al 50% e il limite di spesa agevolabile è passato da 48 mila a 96 mila euro. Tali limiti sono stati più volte prorogati e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non trova applicazione agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione.

L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi posti in essere sulle pertinenze, infatti, non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale, la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Se gli interventi posti in essere rientrano sia nelle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica che in quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente può fruire soltanto di uno dei due benefici.

Le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, sono cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche se ridotte nella misura del 50%.

Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati: nel limite attuale di 96 mila euro è possibile calcolare sia la detrazione del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio sull’intera spesa, che quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà; oltre il limite di 96 mila euro non spetta la detrazione del 50% per recupero edilizio. Quindi, su tali spese, la detrazione nella misura del 19% è calcolata sull’intero importo.

Interventi che danno diritto alla detrazione

Usufruiscono della detrazione gli interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Non deve essere utilizzato il principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi, per individuare le unità immobiliari ammesse all’agevolazione.

In caso di interventi posti in essere sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la detrazione compete per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

L’agevolazione riguarda lavori eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal comune. In caso di installazione dell’ascensore nel cavedio condominiale e di spesa sostenuta per intero da un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis , con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base ad altre modalità stabilite dall’assemblea dei condòmini.

Per l’installazione di un montascale, invece, la detrazione spetta interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese, trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condòmino disabile.

Su tali spese è possibile fruire contemporaneamente della detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. Tale ultima detrazione spetta sulla quota di spesa eccedente il limite di 96 mila euro previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Gli interventi atti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità perseguono tale finalità attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i pc e le tastiere espanse per i quali è prevista la detrazione dall’Irpef del 19%.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

Al fine di evitare furti, aggressioni, sequestri di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti, è possibile avvalersi della detrazione d’imposta per l’installazione o la sostituzione di cancellate/recinzioni, l’apposizione di grate, il montaggio di porte blindate, l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, l’apposizione di saracinesche, il montaggio di tapparelle, di vetri antisfondamento, di casseforti, l’installazione di fotocamere e apparecchi rilevatori e relative centraline. Non è detraibile il contratto stipulato con l’istituto di vigilanza.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici è necessario acquisire un’idonea documentazione, come la scheda tecnica del produttore, attestante il conseguimento di risparmi energetici.

L’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e, pertanto, non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

Costituiscono interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabile, ad esempio, gli interventi sulle strutture edilizie come pareti verticali, coperture e pavimenti; la sostituzione di serramenti comprensivi di infissi; l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; la sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione; l’installazione di pompe di calore, di sistemi ibridi, di generatori di calore a biomassa, di impianti fotovoltaici e di sistemi di termoregolazione e Building automation.

È agevolabile l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti (la detrazione non è cumulabile con la tariffa incentivante).

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale di calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, specialmente sulle parti strutturali

Parliamo di interventi realizzati sulle parti strutturali degli edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente; ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La detrazione spetta anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione effettuati fino al 16 luglio 2020 con la medesima volumetria o, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs n. 42/2004, con medesima sagoma dell’edificio preesistente se dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulta che gli stessi rientrano tra quelli di ‘ristrutturazione edilizia’.

Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 76/2020, rientrano nella ‘ristrutturazione edilizia’ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela culturale e paesaggistica nonché quelli ubicati nelle zone omogenee A o nei centri e nuclei storici e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati costituiscono interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

A titolo esemplificativo sono da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali gli:

  • interventi sulle coperture, sugli orizzontamenti, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado;
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, la cerchiatura di travi e colonne volta a migliorarne la duttilità, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Con riferimento agli interventi nei Centri storici, la locuzione ‘progetti unitari’ deve essere correlata alla nozione di singola unità strutturale; pertanto, ai fini delle agevolazioni fiscali, gli interventi in questione non devono riguardare necessariamente un intero aggregato edilizio.

Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio e le spese per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto

Per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di installazione di impianti fotovoltaici, i beneficiari della detrazione possono – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le predette opzioni vanno effettuate in via telematica. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con diversi provvedimenti, ha definito le modalità attuative. Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel mod. 730/2022 non devono essere indicate le spese sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

Sisma bonus

Possono beneficiare del sisma bonus non solo le persone fisiche ma anche gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

La normativa concernente il sisma bonus è stata più volte modificata. L’ultima modifica risale al 1°gennaio 2021 a partire dal quale l’agevolazione si applica agli interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1°gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1°gennaio 2017 indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.

È bene ricordare che per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici residenziali o non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, si applica la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare.

In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano lavori antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione si applica il 110% senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nell’art. 16 del decreto legge n. 63/2013. La disciplina ‘ordinaria’ del sisma bonus si applica, invece, in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.

Nei casi esclusi dal Superbonus la detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80% delle spese sostenute.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n. 58/2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzione e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il progettista dell’intervento strutturale è chiamato ad asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo. Per accedere alla detrazione occorre che la predetta asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire; per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente ‘e comunque prima dell’inizio dei lavori’.

In assenza dell’asseverazione, il contribuente può fruire della detrazione prevista nella misura del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96 mila euro, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della detrazione del 70 o dell’80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in cinque rate. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione che consente di fruire della detrazione del 50% della spesa da ripartire in dieci rate di pari importo.

L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’ e anche per le spese relative all’incremento di volume.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Per gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni degli edifici dal 1°luglio 2020 trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per i destinatari della predetta detrazione che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione di scegliere quale beneficio applicare.

I casi che non possono beneficiare del Superbonus fruiscono della detrazione del 75%, nel caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85%, se le classi di rischio inferiori sono due.

La detrazione si applica su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto

Per le spese sostenute per gli interventi antisismici di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 i beneficiari della detrazione possono optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta; in alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per effetto dell’opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla nella dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2022 non devono essere indicate le spese sostenute nel 2021 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.

Acquisto di case antisismiche

L’acquirente di un immobile ricostruito secondo canoni antisismici in quanto ubicato nella zona classificata a rischio sismico 1, può usufruire di una detrazione pari al 75 o all’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, entro un ammontare massimo di 96 mila euro.

Anche agli acquirenti di case antisismiche si applica la detrazione del 110% del Superbonus e non quella indicata nell’art. 16 del decreto legge n. 63/2013. La disciplina ordinaria del sisma bonus trova invece applicazione in tutti i casi esclusi dal Superbonus.

L’agevolazione, inizialmente prevista nella zona a rischio sismico 1, è stata estesa anche agli edifici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

Anche ai fini della detrazione per l’acquisto di case antisismiche è necessario che siano posti in essere gli adempimenti previsti per l’applicazione del sisma bonus. In particolare, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Il progetto degli interventi, contenente l’asseverazione, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire.

L’asseverazione e le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, sono depositate presso lo sportello unico per l’ottenimento dei benefici fiscali. Un’asseverazione tardiva non consente di accedere alle detrazioni.

Le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate dal 1°gennaio 2017 ma prima del 1°maggio 2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione per consentire agli acquirenti di fruire della detrazione. L’integrazione deve avvenire entro la data di stipula del rogito.

Bonus verde

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato, fino al 2024, il c.d. Bonus verde ossia l’agevolazione che prevede una detrazione pari al 36% delle spese documentate per la sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti comprese le recinzioni, gli impianti di irrigazione e la realizzazione di giardini pensili. La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

La detrazione non spetta per la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti e per i lavori in economia. La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare residenziale. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro ( il 36% di 5 mila euro).

Tale limite riguarda ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Qualora il contribuente esegua gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

La sistemazione a verde eseguita sulle parti comuni di edifici prevede una detrazione su un ammontare massimo di spesa di 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Se gli interventi green sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella misura del 50%.

Si ha diritto al bonus verde a patto che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili ovvero con assegni, bonifici, carte di credito o di debito.

Incentivi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti – Bonus facciate

Il Bonus facciate consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno d’imposta 2020, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura. La detrazione spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 ma per gli interventi posti in essere nel 2022 la detrazione scende al 60%.

Beneficiari della detrazione sono le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.

Gli interessati al bonus facciate devono detenere o possedere l’immobile in base al un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Dai titoli abilitativi risulta la data di inizio dei lavori, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto. La detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Sono escluse dal Bonus facciate le spese sostenute per interventi su edifici ubicati in parti del territorio destinate a nuovi complessi abitativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla zona B o D, o assimilate, vale a dire le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali e ad essi assimilati.

Il Bonus facciate interessa esclusivamente le strutture opache della facciata. Non si applica alle strutture opache orizzontali o inclinate (ad esempio i lastrici solari, tetti e pavimenti), le superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada pubblica. Sempre il Bonus non si applica per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, per la verniciatura di persiane e sulle mura di cinta dell’edificio.

L’agevolazione è subordinata al fatto che gli interventi siano effettuati sull’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada pubblica, ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio e/o sugli altri lati dello stabile. Oppure sulla facciata interna dell’edificio, a patto che la stessa sia parzialmente visibile dalla strada pubblica.

Il Bonus facciate non si applica sulle facciate interne dell’edificio come, ad esempio, gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica.

La detrazione è ammessa per l’acquisto di materiali, la progettazione, le spese professionali, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Interventi influenti dal punto di vista termico

Per essere ammessi al Bonus facciate i lavori di rifacimento, non di sola pulitura o tinteggiatura, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva, devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • ‘requisiti minimi’ in materia di prestazioni energetiche previsti dal decreto del Mise del 26 giugno 2015;
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dai decreti del Mise del 2008 per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 e del 2020 per gli interventi scattati dal 6 ottobre 2020.

Il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente.

Qualora parti della facciata siano rivestite da piastrelle o altri materiali, queste non vanno conteggiate al fine del superamento del limite del 10%.

Limiti di detraibilità

Come anticipato la detrazione spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta negli anni d’imposta 2020 e 2021. Non sono previsti limiti massimi di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile. Il fisco potrà verificare la congruità tra i costi sostenuti oggetto di detrazione e il valore degli interventi eseguiti.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Il Bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto si tratta di una detrazione dall’imposta lorda.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’Irpef che dell’Ires e si riferisce alle persone fisiche ma anche alle imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Cumulabilità con altre detrazioni

Qualora gli interventi sono riconducibili a diverse agevolazioni, vedi, ad esempio, il Bonus facciate e l’eco-bonus, il contribuente può fruire di entrambe a patto che le spese siano contabilizzate separatamente. Per i lavori posti in essere in un condominio, ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del Bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta degli altri condòmini.

In considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al Bonus facciate e quelli di riqualificazione energetica oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio, è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

Il Bonus facciate non è invece cumulabile con la detrazione spettante per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

Per fruire del Bonus facciate l’interessato deve pagare i lavori con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva di chi ha effettuato l’intervento.

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare i dati catastali identificativi dell’immobile. Occorre, inoltre comunicare preventivamente all’Asl competente la data di inizio lavori, quando obbligatoria e conservare tutte le fatture, le ricevute di bonifico e le abilitazioni amministrative richieste dalla legge in relazione ai lavori. Come pure le ricevute di pagamento dei tributi locali, se dovuti, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e il consenso del proprietario all’esecuzione degli interventi qualora siano effettuati dal detentore.

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti devono acquisire e conservare la ‘scheda descrittiva dell’intervento’ che deve essere inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori e l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza dei lavori ai requisiti tecnici previsti.

In caso di lavori sulle parti comuni di un condominio, i predetti adempimenti possono essere effettuati da uno dei condòmini o dall’amministratore di condominio.

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

Beneficia di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. La detrazione è riconosciuta anche per i costi iniziali legati all’aumento di potenza del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

Ai fini della detrazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico.

Per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 per l’acquisto e posa in opera di colonnine l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali se l’installazione è eseguita congiuntamente a uno degli interventi ‘trainanti’ rientranti nel Superbonus.

Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’Irpef e dell’Ires che sostengono le spese. Fermo restando il limite complessivo di 3 mila euro, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere funzionali come i costi di allaccio.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3 mila euro da ripartire tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

L’importo massimo ammesso in detrazione, pari a 3 mila euro, è annuale ed è riferito a ciascun acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Se la spesa è sostenuta da più persone la stessa va ripartita tra gli aventi diritto.

Il predetto limite è riferito a ciascun contribuente e costituisce l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa di più infrastrutture di ricarica.

I pagamenti vanno effettuati con bonifico o con altri sistemi di pagamento tracciabili. La detrazione non è ammessa per pagamenti in contanti.

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati – Bonus mobili

I contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio hanno diritto ad una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (c.d. Bonus mobili).

Per le spese sostenute nell’anno 2021 il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1°gennaio 2020.

Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio. Tuttavia se i lavori di recupero del patrimonio edilizio sono stati pagati da uno dei coniugi e quelli per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili non spetta a nessuno dei due.

La detrazione è collegata ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edifici residenziali, di restauro e risanamento conservativo e di ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi.

Per beneficiare del Bonus mobili, pertanto, è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria come avviene quando si procede alla sostituzione della caldaia o all’installazione di un impianto di climatizzazione o di stufa a pellet.

Non danno diritto al Bonus mobili la realizzazione di posti auto o box pertinenziali come pure gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi e gli interventi per i quali si usufruisce dell’eco bonus.

L’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati.

A titolo esemplificativo sono agevolabili gli acquisti di letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, divani, materassi, apparecchi di illuminazione mentre non lo sono i pavimenti, i tendaggi e le tende.

Per quanto concerne gli elettrodomestici il beneficio riguarda quelli dotati di classe energetica A+ o superiore (A o superiore per i forni). Il nuovo regolamento sull’etichettatura energetica ha eliminato il sistema di classificazione di efficienza ‘A+’, ‘A++’ e ‘A+++’ sostituendolo con la classificazione da A a G.

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e per l’anno 2021 è calcolata su un importo massimo di 16 mila euro (10 mila euro per le spese sostenute nel 2020). Tale limite concerne ogni singola unità immobiliare oggetto di lavori. Chi esegue interventi su più unità immobiliari ha diritto a vedersi riconosciuta la detrazione più volte.

Per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2021, ai fini della verifica del limite di spesa di 16 mila euro, si deve tener conto delle eventuali spese già sostenute nel 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nel 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2019 che non sono continuati nel 2020.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero edilizio.

Modalità di pagamento

Per fruire del Bonus mobili i pagamenti devono avvenire con bonifico o con carte di credito o debito. No ad assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.

La detrazione è ammessa anche nel caso di pagamenti con il finanziamento a rate a patto che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

La documentazione attestante l’avvenuto pagamento e le fatture di acquisto dei beni con specificazione di natura, qualità e quantità deve essere conservata ai fini della detrazione.

Lo scontrino con il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni acquistati è equivalente alla fattura. Lo scontrino privo del codice fiscale dell’acquirente può consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente.

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus

Le detrazioni per le spese sostenute in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Eco bonus) sono disciplinate dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024. A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50%.

L’art. 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1°luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica. Il contribuente può avvalersi del 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 rispettando gli adempimenti previsti dal Superbonus.

La detrazione dell’ Eco bonus spetta alle persone fisiche, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa. Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo come ad esempio: proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa, detentori, familiari conviventi ecc..

Limiti di detraibilità

Il decreto legge n. 63 del 2013 ha elevato la percentuale di spesa detraibile dal 55 al 65%, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013. La detrazione maggiore si applica alle spese pagate a partire dal 6 giugno 2013, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per l’anno 2021 la detrazione d’imposta per l’eco bonus è ridotta al 50% per le spese sostenute su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici relative a: acquisto e posa in opera di finestre; acquisto e posa in opera di schermature solari; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie e condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Se le caldaie, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolamentazione evoluti è riconosciuta la detrazione del 65%.

Edifici interessati

L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari o su edifici esistenti. La prova dell’esistenza è fornita dall’iscrizione al Catasto. L’esistenza è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ovvero ‘unità collabenti’

Sono esclusi dal beneficio gli interventi che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile.

Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche; in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento funzionante o comunque riattivabile.

Per gli interventi realizzati dall’11 giugno 2020 le stufe a legna o a pellet, i caminetti e i termocamini, purché fissi, sono considerati ‘impianto di riscaldamento’. Per gli interventi realizzati prima opera, invece, l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, se fissi, e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi a servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Qualora l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente.

Con riferimento agli interventi effettuati fino al 16 luglio 2020 non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione, in quanto tale intervento dà luogo a ‘nuova costruzione’.

È possibile fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui siano realizzati lavori edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.

Anche in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente è possibile fruire della detrazione, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente.

Il contribuente è tenuto a mantenere distinte le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi di ampliamento; in alternativa deve ottenere dall’impresa di costruzione o ristrutturazione una attestazione che attesti gli importi riferibili a ciascun intervento.

Per gli interventi effettuati dal 17 luglio 2020, rientrano nella ‘ristrutturazione edilizia’ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

L’eco bonus spetta per gli interventi:

  • di riqualificazione energetica;
  • riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi;
  • relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o ancora con impianti geotermici a bassa entalpia.

La detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 2015 la detrazione spetta anche per l’acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Dal 1°gennaio 2016 l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative.

Dal 1°gennaio 2018 la detrazione, nella misura del 65%, spetta anche per: l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro; gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Installazione di pannelli solari

Per l’installazione di pannelli solari la detrazione spetta nel limite di 60 mila euro ad immobile ed è calcolata nella misura del 65%. Con i pannelli solari è possibile avere acqua calda per usi domestici o industriali. La garanzia minima di questi dispositivi è fissata in 5 anni, compresa per i bollitori. Per gli accessori e i componenti tecnici scende, invece, a due anni. I collettori solari devono possedere la Certificazione Solar Keymark.

Per le installazioni iniziate prima del 6 ottobre 2020 i collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciate da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro della Ue. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle previste dal dm 19 febbraio 2007.

Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. Per quanto riguarda la certificazione di qualità del sistema termodinamico è applicabile la normativa prevista per i collettori solari.

Con riferimento agli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.

Sono detraibili le spese per la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche come pure le opere idrauliche, murarie e le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Acquisto e posa in opera di schermature solari

Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti. Tali schermature solari devono essere montate esclusivamente sulle esposizioni da est ad ovest passando per il sud.

La detrazione spetta nel limite massimo di 60 mila euro. Dal 1°gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute. Tra le spese ammesse alla detrazione, oltre alla fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature, figurano anche le opere murarie, eventualmente necessarie.

Superbonus

Il decreto legge Rilancio ha previsto una detrazione del 110% per le spese sostenute a partire dal 1°luglio 2020 relative ad interventi antisismici, di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Le nuove misure si affiancano alle detrazioni già esistenti previste per il recupero del patrimonio edilizio, il sisma-bonus e l’eco-bonus.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ammessa entro il limite di capienza dell’imposta annua.

La disciplina del Superbonus è stata oggetto di diverse modifiche, come quella apportata dalla legge di Bilancio 2021 che è intervenuta sui beneficiari della detrazione, sugli interventi agevolabili e sulla vigenza dell’agevolazione stessa.

Il documento di prassi amministrativa fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina vigente al 31 dicembre 2021.

Come altre agevolazioni anche il Superbonus consente, in luogo della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con altre risoluzioni e circolari e, da ultimo, con la circolare n. 23/E dello scorso 23 giugno al quale il documento fa espresso rinvio per approfondimenti.

Soggetti che possono fruire della detrazione

Possono beneficiare del Superbonus i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari a destinazione residenziale e, dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate e possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Condomìni

Sono ammessi al Superbonus gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici costituiti in condominio. Il condominio nasce automaticamente nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando il frazionamento dell’immobile.

Ai sensi dell’art. 1117 c.c. sono parti comuni il suolo, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni e i manufatti che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.

Gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio possono fruire delle detrazioni solo se lo stabile è residenziale nella sua interezza. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza dell’edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, strumentale) che sostengono le spese per le parti comuni. Qualora la percentuale non supera il 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni.

Per beneficiare del Superbonus relativamente ai lavori posti in essere sulle parti comuni, i condomìni, che non sono obbligati a nominare un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. Ai fini della fruizione del beneficio è sufficiente il codice fiscale di un condòmino che ha effettuato gli adempimenti.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, in ragione dei millesimi di proprietà.

Le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi per oggetto l’approvazione dei lavori che danno diritto al Superbonus, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Edifici da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche

Ai fini del Superbonus, agli interventi effettuati sulle parti comuni si applicano i chiarimenti forniti in relazione agli edifici in condominio. In merito al computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate. Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di lavori. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

È bene precisare che solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50% è possibile fruire del Superbonus. Ai fini della verifica della natura residenziale dell’edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio.

Persone fisiche

Possono beneficiare del Superbonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono la spesa per l’esecuzione dei lavori agevolati.

Le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono beneficiare della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti siano immobili strumentali alle attività di impresa, arti e professioni.

Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per le spese di efficienza energetica realizzate su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio né per gli interventi antisismici.

Le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento;
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio; serve, inoltre, il consenso all’esecuzione dei lavori del proprietario.

Possono beneficiare della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Tali soggetti hanno diritto alla detrazione a patto che siano conviventi con il possessore o detentore e le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile nel quale si esplica la convivenza. Pertanto, la detrazione non spetta al familiare del possessore o detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione perché, ad esempio, locati.

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Ambito oggettivo

Il Superbonus riguarda edifici esistenti. Non sono agevolati gli interventi realizzati in fase di ‘nuova costruzione’. L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’.

Rientrano nella ‘ristrutturazione edilizia’ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Resta fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ‘ristrutturazione edilizia’ soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

In caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ‘ristrutturazione edilizia’, il Superbonus per interventi ‘trainanti’ e ‘trainati’ di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato.

Gli interventi di efficienza energetica sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante o riattivabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione di collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomasse e delle schermature solari.

Pertanto, se l’edificio è privo dell’impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus.

Edifici interessati

Il Superbonus spetta per le spese relative ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici. Si distinguono gli interventi ‘trainanti’ e quelli ‘trainati’.

Possono essere interventi ‘trainanti’ e trainati’ quelli effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (condominio), quelli relativi agli edifici residenziali unifamiliari e ad unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari.

Solo ‘trainati’ sono invece gli interventi che interessano le singole unità immobiliari residenziali all’interno di edifici in condominio.

Sono escluse le unità immobiliari di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli come pure i palazzi storico artistici.

Sono parimenti esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti e professioni.

Immobili vincolati

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi ‘trainanti’ di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi ‘trainati’ di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, se per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali non è possibile effettuare neanche un intervento ‘trainante’, il Superbonus si applica comunque, alle spese per gli interventi ‘trainati’.

La possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi ‘trainanti’ è invece esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi ‘trainati’ ossia per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti – Unità strutturali

Ai fini del Superbonus l’edificio unifamiliare è inteso come l’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva funzionalmente indipendente, che dispone di un accesso autonomo dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

L’unità abitativa che si trova all’interno di un edificio plurifamiliare dotato di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dal fatto che faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative, ad esempio il tetto.

Analogamente avviene nel caso in cui l’unità abitativa ‘funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno’ faccia parte di un edificio composto da più unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Anche in tal caso, dunque, la predetta unità abitativa fruisce del Superbonus.

Inoltre, gli interventi effettuati su una unità abitativa ‘funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno’ possono essere ammessi al Superbonus indipendentemente dalla circostanza che tale unità sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di una società.

Per essere ‘funzionalmente indipendente’ l’unità immobiliare deve essere dotata di impianti per l’acqua, il gas, la luce, e il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal giardino anche di proprietà non esclusiva.

L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di ‘accesso autonomo dall’esterno’ può fruire del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1°gennaio 2021, un’unità immobiliare può ritenersi ‘funzionalmente indipendente’ qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva:

  • impianto idrico;
  • impianto per il gas;
  • impianto per la luce;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Ai fini del Superbonus, la contestuale sussistenza del requisito della ‘indipendenza funzionale’ e dell’ ‘accesso autonomo dall’esterno’ assume rilievo con esclusivo riferimento agli interventi ‘trainanti’ di risparmio energetico.

Interventi agevolabili

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ‘trainanti’), nonché ad ulteriori interventi che, realizzati insieme ai primi (interventi ‘trainati’), beneficiano della detrazione maggiorata soltanto se eseguiti congiuntamente ad uno o più interventi ‘trainanti’.

Interventi trainanti

Sono ricompresi tra gli interventi ‘trainanti’ gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e gli interventi antisismici.

Interventi di riqualificazione energetica (‘trainanti’)

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Si tratta degli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza termica.

In merito al superamento del 25% della superficie disperdente lorda, si precisa che:

  • nel caso di interventi su edifici unifamiliari o aventi per oggetto parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, detto requisito deve essere verificato avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato dell’intero edificio. Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di isolamento termico effettuati su una parte dell’involucro dell’edificio, a condizione che rispetti l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che risulti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe più alta;
  • nel caso di interventi aventi per oggetto unità immobiliari site in edifici composti da più unità funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo all’esterno, il requisito del superamento del 25% va verificato avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato della singola unità immobiliare indipendente e autonoma.

Sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 per l’isolamento termico del tetto di un locale sottotetto non riscaldato. Va però verificato che l’intervento, nel suo complesso, interessi l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Sostituzione di impianti di climatizzazione

Gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici vanno sostituiti con una delle seguenti tecnologie: generatori di calore a condensazione, pompe di calore, impianti di microcogenerazione, collettori solari, impianti di allaccio a sistemi di teleriscaldamento.

Affinché la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si possa considerare un intervento ‘trainante’ è necessario che la sostituzione del sottosistema di generazione sia integrale.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari composte da edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro per singola unità immobiliare.

La detrazione spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono: rispettare i requisiti previsti dal dm del 6 agosto 2020; assicurare anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato della prestazione energetica (APE).

Interventi antisismici

Sono gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, posti in essere su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a :

  • 96 mila euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Se i lavori posti in essere in ciascun anno consistono nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. In caso di più comproprietari tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta;
  • 96 mila euro nel caso di acquisto di case antisismiche;
  • 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici.

Per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici residenziali o non residenziali che lo diventino al termine dei lavori, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare.

Interventi ‘trainati’

Sono interventi ‘trainati’, in quanto eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi ‘trainanti’: gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63/2013; l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo; l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Questi interventi sono ammessi al Superbonus se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi ‘trainanti’ di efficienza energetica e se assicurano il miglioramento di 2 classi energetiche oppure, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.

L’installazione di impianti fotovoltaici è ammessa al Superbonus anche se eseguita congiuntamente agli interventi ‘trainanti’ antisismici.

Dal 1°gennaio 2021 rientrano tra gli interventi ‘trainanti’ degli interventi di efficienza energetica anche quelli finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche come ascensori e montacarichi. Per le spese sostenute a partire dal 1°giugno 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi ‘trainanti’ antisismici.

Le spese sostenute per gli interventi ‘trainanti’ devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione mentre le spese per gli interventi ‘trainati’ devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ‘trainanti’.

Interventi di efficientamento energetico

Per fruire del Superbonus è necessario che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti o riattivabili.

Per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 per effetto della nuova definizione di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, i caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati impianto di riscaldamento. Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua familiari, se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Per gli interventi ‘trainati’ finalizzati al risparmio energetico, il limite di spesa è quello previsto per ciascun intervento di efficienza energetica dalla legislazione vigente, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e sempreché assicurino il miglioramento di due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta da dimostrare con l’Ape.

Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo

Il Superbonus si applica per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo. L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione dell’impianto avviene in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio.

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ‘trainanti’ di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di una nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Se l’impianto è al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento. Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa.

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di ‘nuova costruzione’ che normalmente sono esclusi dalle agevolazioni fiscali.

In tal caso, però, l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi ‘trainanti’ di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un interventi di ‘nuova costruzione’.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Dal 1°gennaio 2021, i limiti di spesa ammessi alla detrazione sono rimodulati così:

  • 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine. Il Superbonus si applica a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

L’intervento ‘trainato’ di installazione di infrastrutture di ricarica in ambito condominiale è ammesso al Superbonus sia nell’ipotesi in cui tali infrastrutture siano al servizio dell’intero condominio e sia nell’ipotesi in cui siano a servizio del singolo condòmino.

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal condòmino, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, qualora vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni che interventi sulla singola unità immobiliare dello stesso edificio, il contribuente potrà fruire del Superbonus sia relativamente alle spese a lui imputate per l’intervento condominiale sia per quelle per l’installazione di una colonnina di ricarica ad uso privato, relativa alla propria unità immobiliare.

Per i lavori di installazione iniziati prima del 1°gennaio 2021, il Superbonus si applica su un ammontare massimo di spesa pari a 3.000 euro. Il limite è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica ed è ripartito tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è riferito a ciascun contribuente e costituisce l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.