Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Regime a forfait. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla manovra 2020. Decorrenza.

La legge di Bilancio 2020 ha apportato modifiche alla disciplina del regime forfetario. Le novità
riguardano i requisiti di accesso e le cause di esclusione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
n. 7/E dell’11 febbraio 2020, fornisce chiarimenti in merito e precisazioni ai fini dell’individuazione
del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche producono effetto.
In merito ai requisiti di accesso la manovra ha previsto che i contribuenti persone fisiche esercenti
attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime a forfait se nell’anno precedente hanno
conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 65mila euro e se hanno sostenuto spese per il
personale e per lavoro accessorio superiori a 20mila euro.
Con riferimento alle cause di esclusione, la legge n. 160/2019 ha previsto che è fuori dal regime
forfetario il soggetto che, nel periodo d’imposta precedente, ha percepito redditi di lavoro
dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro.
Per individuare il periodo di imposta a decorrere dal quale le novità producono effetto, occorre
verificare il rispetto del tetto di spese. Ciò va effettuato con riferimento all’anno precedente
all’applicazione del regime a forfait. Dunque, il contribuente che nel 2019 ha superato i limiti sopra
esposti non potrà accedere al regime forfetario nel 2020.
Anche la clausola di esclusione opera già dal periodo d’imposta 2020 se il contribuente nel periodo
d’imposta 2019 consegue redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30mila
euro.
In merito all’eventuale contrasto delle nuove misure con l’articolo 3 dello Statuto del contribuente,
l’Amministrazione finanziaria sostiene che le modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di
Bilancio “non impongono alcun adempimento immediato”.
L’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime
ordinario.