Novità Fiscali

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Regime fiscale dei contributi spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato

I contributi corrisposti con il metodo contributivo ai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato non formano reddito imponibile. Pertanto, i trattamenti economici erogati sono commisurati alle contribuzioni obbligatorie versate dai consiglieri e a quelle a carico della Regione.
La Regione istante chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico in quanto mentre la quota di contributo a carico del Consigliere è stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali e di prassi, non è avvenuto ugualmente sul trattamento fiscale della quota contributiva a carico della Regione. Tutto questo alla luce del fatto che il nuovo ordinamento giuridico prevede per tutti i vitalizi/indennità a carattere differito, il sistema di calcolo contributivo in forza del quale l’importo spettante è commisurato ai contributi versati dal soggetto percettore e dall’ente di appartenenza.

La Regione fa presente che intende istituire ex novo un trattamento economico differito a carattere contributivo per i consiglieri e assessori cessati dal mandato. Nell’interpello la Regione descrive in dettaglio le caratteristiche del trattamento economico che rappresenta una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di mandato pubblico rivestito, con connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e si configura come indennità correlata alla cessazione della carica. La base imponibile contributiva è pari all’indennità di carica lorda e la quota di contributo a carico del Consigliere è pari all’8,80% della base imponibile e la quota a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.

Come premesso la Regione chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
Sul trattamento fiscale dell’assegno vitalizio corrisposto a parlamentari ma anche ai consiglieri regionali l’Agenzia delle Entrate chiarisce che costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Già nella risoluzione n. 262/E/2009 l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva non configurino, ai fini fiscali, trattamenti pensionistici, ma una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica. In forza del rinvio contenuto nell’art. 52, comma 1, del Tuir, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizione di cui all’art. 51 del Tuir relative ai redditi di lavoro dipendente, salvo le eccezioni previste per i redditi assimilati in esame secondo le quali i vitalizi ‘sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali’. La conseguenza è l’indeducibilità dei relativi contributi, diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie. Il chiarimento dell’Agenzia non può ignorare la norma che ha disposto la riduzione del numero degli assessori regionali e le relative indennità e le disposizioni della legge di Bilancio 2019 che hanno invitato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rideterminare, entro il 30 maggio 2019, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già assegnati a coloro che avevano ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore regionale, adeguandone i criteri alla disciplina vigente. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base dei parametri indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni o, in assenza, sulla base del metodo contributivo.

In considerazione di tali misure la Regione istante ha adottato la legge n. 27/2019 che ha disciplinato ‘il trattamento economico collegato ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico e quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versato dal consigliere’.
In sintesi, il trattamento economico da erogare a fine mandato deve avvenire secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere
e, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lettera a), quali redditi derivanti da ‘pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati’. La riforma dell’istituto ha comportato un mutamento di regime, con riflessi sul trattamento fiscale riservato ai vitalizi percepiti a fine mandato dai consiglieri. Sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della Regione non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’art. 51, comma 2, lettera a) del Tuir.


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