Novità Fiscali

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Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) ad opera del decreto legge n. 124/2019 e del decreto Rilancio e al credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Il regime fiscale dei PIR prevede la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria, derivanti da investimenti operati tramite ‘piani individuali di risparmio a lungo termine’ che rispettino le caratteristiche previste dalla normativa, nonché la non imponibilità, ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

In sostanza è una disciplina fiscale il cui intento è quello di favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed europee, presenti in Italia, bisognose di risorse finanziarie e per le quali, spesso, è complicato l’approvvigionamento di liquidità mediante il canale bancario.

Con la circolare n. 3/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che il PIR è un ‘contenitore’ fiscale a cui destinare il risparmio, entro un determinato plafond, per un determinato periodo di tempo, seguendo i criteri stabiliti per legge. L’intento è quello di garantire un adeguato bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmiatore.

Il regime fiscale dei PIR interessa le persone fisiche residenti in Italia, in relazione ad investimenti detenuti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa. Sono detassati: i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, percepiti da persone fisiche, derivanti da investimenti detenuti in PIR per almeno 5 anni; i redditi derivanti dagli investimenti detenuti in PIR da Casse di Previdenza e Fondi pensione.

La disciplina dei PIR è stata introdotta dal periodo d’imposta 2017 ma già oggetto di diverse modifiche. La legge di Bilancio 2019, ad esempio, ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel PIR che sono stati soppressi ad opera del decreto legge n. 124/2019.

Tale ultimo decreto ha previsto nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i PIR costituiti a decorrere dal 1°gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

Per rendere più allettante l’incentivo il decreto Rilancio ha poi introdotto i c.d. PIR Alternativi che rappresentano misure strutturali volte ad incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in ‘capitale di rischio’ ma anche in ‘capitale di debito’, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei PIR di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Il decreto Agosto ha successivamente innalzato il plafond degli investimenti in PIR Alternativi.

La legge di Bilancio 2021 ha apportato l’ultima modifica che ha previsto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in PIR Alternativi costituiti dal 1°gennaio 2021, a patto che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.

Negli anni si sono susseguite diverse tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile. Attualmente è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 , piani costituiti dal 1°gennaio 2020 e PIR Alternativi, piani costituiti dal 19 maggio 2020. Inoltre, in caso di persone fisiche, queste possono detenere solo PIR ‘ordinario’ ed un PIR Alternativo.

Il documento di prassi amministrativa fa il punto sulle regole che i privati investitori e gli operatori finanziari devono tenere conto considerata anche la complessità tecnica della materia. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, precisa che le quote di Srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico. Inoltre, non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani Alternativi, ossia in quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020. La circolare aggiunge, poi, che il regime dei PIR e il regime fiscale degli investimenti in start-up e in PMI possono essere applicati insieme visto che non sono alternativi tra loro.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono detenere più PIR. Per tali soggetti è prevista la detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti nei Piani, a condizione che siano rispettati i vincoli di investimento delle risorse destinate agli investimenti qualificati e gli investimenti siano mantenuti per almeno 5 anni.

Viene previsto che nel rispetto delle norme e delle disposizioni anche le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono essere titolari di PIR 3.0 e dei PIR Alternativi. Non trovano applicazione i limiti all’entità dell’investimento annuo e quello complessivo. In ogni caso i predetti soggetti sono tenuti al rispetto delle condizioni come il requisito temporale e i vincoli di composizione, concentrazione e liquidità.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione sono chiamate a rispettare il limite quantitativo del 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Tale limite costituisce il tetto massimo complessivo da considerare anche per gli investimenti qualificati ex art. 89, articolo 1, legge di Bilancio 2017. La diminuzione dell’attivo patrimoniale impedisce, invece, la possibilità di effettuare ulteriori investimenti qualificati.

In ogni caso, l’investimento incrementale effettuato negli esercizi successivi può essere disposto sino al raggiungimento del tetto del 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, qualora nell’esercizio trascorso gli investimenti siano avvenuti ‘sotto soglia’.

Le novità contenute nella legge di Bilancio 2021: il credito d’imposta

In relazione ai PIR Alternativi costituiti dal 1°gennaio 2021, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Le persone fisiche titolari di un PIR Alternativo hanno diritto ad un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati detenuti nel Piano per almeno 5 anni.

Il requisito temporale va rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza.

Pertanto, non concorrono alla determinazione del credito d’imposta eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari qualificati che sono detenuti a seguito di reinvestimenti di somme derivanti da strumenti rimborsati o ceduti, entro il quinquennio. In altri termini, assumono rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta solo le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di strumenti finanziari qualificati oggetto di investimento nel 2021 e detenuti ininterrottamente nel Piano per almeno 5 anni.

Le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di strumenti finanziari qualificati prima del decorso dei 5 anni di detenzione potranno essere utilizzate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalità stabilite dalla legge di Bilancio 2017.

Il credito d’imposta non può eccedere il 20% dell’intera somma investita negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Pertanto, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito spettante, rilevano non solo le somme investite nel corso del 2021, ma anche quelle investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il mod. F24.

Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione non sono previste limitazioni per cui lo stesso è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’Irpef e con eventuali contributi dovuti dall’investitore.

Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione tramite mod. F24, non si applica il limite annuale di 250 mila euro né il limite massimo annuale dei crediti di imposta e dei contributi compensabili.

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’investitore e le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d’imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell’art. 68 del Tuir e dell’art. 6 Dlgs n. 461/1997.

In altre parole il credito d’imposta costituisce un beneficio fiscale riconosciuto all’investitore titolare di un PIR Alternativo in luogo dell’utilizzo delle eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati a seguito della cessione o del rimborso degli strumenti finanziari qualificati detenuti nel Piano medesimo per almeno 5 anni.

Ne consegue che, qualora l’investitore intenda beneficiare del credito d’imposta e l’importo delle minusvalenze realizzate ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, l’importo della minusvalenza ‘eccedente’ può essere portato in deduzione dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalità di cui all’art. 6 Dlgs n. 461/1997.

Pertanto gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d’imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie.