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Regime fiscale dei Premi di risultato – Ulteriori chiarimenti

Con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al regime fiscale applicabile al premio di risultato introdotto dal legislatore con la Legge di Stabilità 2016. La risoluzione torna, in realtà, su un tema già trattato nell’interpello 456 del 31 ottobre 2019 relativo al premio di risultato per l’anno 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno dello stesso anno. Qui le Entrate avevano ribadito che i criteri di misurazione utili alla determinazione del regime fiscale agevolato stabiliti dall’accordo sindacale devono essere determinati sempre con ragionevole anticipo rispetto a una produttività futura non certa o determinabile in parte sostanziale al momento della sigla dell’accordo. Alla luce di tale premessa, nel caso specifico, l’Agenzia, visto che l’accordo era stato stipulato a giugno, aveva stabilito che la misura dell’imposta al 10% poteva essere applicata solo nella misura del 50% del premio di risultato.
Giova ricordare che la misura reintrodotta dal 2016 prevede un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef nella misura pari al 10% per i premi di risultato erogati a dipendenti del settore privato. Rispetto al passato, il beneficio fiscale non è più riservato alla c.d. ‘retribuzione di produttività’ ma ai soli premi di risultato ‘di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti’. Sono pertanto escluse dall’imposta sostitutiva voci come le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.
Caratteristica dei premi di risultato è la variabilità delle somme che non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, ma quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.
La funzione incentivante della norma fa sì che il regime fiscale di favore possa applicarsi una volta raggiunti gli obiettivi incrementali previsti e comunque sempre successivamente alla stipula del contratto. Da ciò deriva che la data di stipulazione del contratto aziendale o territoriale non determina automaticamente la riduzione dell’importo agevolabile sotto il profilo fiscale del premio di risultato.
La risoluzione fa un esempio di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede un premio di risultato annuale di 1.200 euro. In tal caso è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato (1.200 euro), a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale sia sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo 2019, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività. Ad analoghe conclusioni non si perviene qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo.
Qualora nel contratto aziendale/territoriale sia specificato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti, anche per circostanze eccezionali, incerto e non garantito alla data della sua sottoscrizione, si ritiene che l’azienda possa corrispondere il premio di risultato stabilito nel contratto a nulla rilevando, anche qui, la data di sottoscrizione.