Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo residenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021, fornisce chiarimenti ad un’associazione che rappresenta soggetti che operano in Italia nel settore del private banking.
L’associazione istante chiede precisazioni in merito al c.d. regime neo residenti disciplinato dall’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi. Regime che prevede un trattamento fiscale agevolato a favore delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo essere stati residenti all’estero per almeno 9 anni negli ultimi 10 periodi d’imposta.

Secondo l’associazione tale regime è penalizzante per gli intermediari finanziari residenti in Italia, ovvero per le stabili organizzazioni italiane di intermediari non residenti, che offrono servizi di investimento e intermediazione finanziaria ai predetti neo residenti.
All’Amministrazione finanziaria viene chiesto di chiarire i criteri di territorialità delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di bollo, in relazione alle attività finanziarie detenute dai soggetti che beneficiano del regime neo residenti. In particolare si chiedono delucidazioni in merito agli eventuali effetti fiscali derivanti da:

  1. un contratto di custodia con intermediari italiani;
  2. un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
  3. un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS), laddove la riscossione dei proventi potrebbe essere eventualmente affidata ad intermediari italiani.

In particolare, rispetto a quest’ultimo chiarimento, l’istante chiede precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sulle riserve matematiche (IRM) e dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA).
Infine, si chiedono precisazioni in relazione agli obblighi degli intermediari finanziari residenti ai fini del monitoraggio fiscale e delle comunicazioni all’anagrafe tributaria.

Per stabilire se un reddito prodotto all’estero debba essere tassato in Italia l’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, richiama l’art. 165 del Tuir, secondo comma, il quale dispone che ‘i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato’.
Come chiarito nella circolare n. 207/E/1999, l’art. 23 del Tuir fornisce l’elencazione dei redditi prodotti dai soggetti non residenti che vengono assoggettati a tassazione in Italia.
Si considerano come tali e sono quindi imponibili:

  1. i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  2. i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da ‘beni’ che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Tuttavia, talune fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria sono state escluse da imposizione anche se prodotti nel territorio nazionale.

Per essere imponibile il reddito deve essere ‘prodotto’ in Italia. Il corrispettivo deve derivare da un contratto che obbliga il residente alla corresponsione delle somme e dei valori ricevuti per l’impiego di capitale. Per stabilire l’imponibilità non basta che i proventi siano soltanto materialmente ‘pagati’ dai soggetti residenti quando essi svolgono la funzione di meri incaricati al pagamento. Di contro, i redditi di capitale, corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del regime dei neo residenti, mantengono la loro natura di redditi di fonte estera. Detti redditi, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva non solo nel caso in cui essi siano riscossi all’estero, ma anche nei casi in cui le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano siano oggetto di un contratto di custodia con intermediari italiani, un contratto di gestione o un contratto di assicurazione sulla vita ecc. (vedi elenco sopra).

Le imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) sono tenute al versamento dell’imposta sostitutiva dello 0,45% sull’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia. L’Agenzia ritiene che in relazione a tali contratti stipulati dalle imprese di assicurazione estere operanti in regime di LPS non è dovuta l’imposta sulle riserve matematiche. Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento all’applicazione della imposta sostitutiva sul valore dei contratti assicurativi dovuta dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.

In merito ai redditi diversi di natura finanziaria si considerano prodotti nel territorio dello Stato quelli derivanti da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti di soggetti non residenti, sono rilevanti le cessioni di partecipazioni in società residenti, a prescindere dalla circostanza che i titoli o i diritti rappresentativi della partecipazione si trovino nel territorio dello Stato.

Per i titoli non aventi natura partecipativa, la norma non richiede che l’emittente sia un soggetto residente nel territorio dello Stato e, pertanto, sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di tali titoli anche se emessi all’estero, sempreché la cessione o il rimborso riguardi titoli che si trovano nel territorio dello Stato.

Da questo quadro normativo emerge che i redditi diversi realizzati dai soggetti neo residenti per effetto della cessione di attività finanziarie detenute nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia.
Ne deriva che per applicare l’imposta sostitutiva alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere o di titoli non aventi natura partecipativa, maturate da parte di neo residenti è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano. La natura di reddito di fonte estera non viene meno, invece, a seguito della stipula di un contratto di prestazione di servizi con un intermediario italiano, di amministrazione di attività finanziarie, di gestione discrezionale delle attività finanziarie e di consulenza finanziaria.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, il comma 153 della legge di Bilancio 2017 prevede espressamente che i soggetti che esercitano l’opzione di cui all’art. 24-bis del Tuir, per i periodi d’imposta di validità dell’opzione, non sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW del mod. Redditi. Non essendo prevista una deroga agli obblighi di comunicazione, si ritiene che restano dovute le comunicazioni da parte degli intermediari in relazione a eventuali trasferimenti e quelle all’Archivio dei Rapporti Finanziari.
Le attività detenute all’estero sono inoltre esenti dall’IVIE e dall’IVAFE ma non dall’imposta di bollo per gli atti indicati all’art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

Da ultimo, con riferimento alle imposte di successione e donazione, in deroga alla disciplina ordinaria, i beneficiari dell’art. 24-bis scontato la tassazione soltanto per i beni e i diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione. Ciò, in deroga al comma 1 dell’art. 2 del Tus il quale stabilisce che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se situati all’estero. Il successivo comma 2 dispone che ‘Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti’.
L’Amministrazione finanziaria dopo aver indicato quali siano i beni esistenti nello Stato, conclude, in accordo con la soluzione prospettata dalla società istante, che riguardo al criterio di territorialità ai fini dell’imposta prevale il criterio speciale e non rileva che le attività finanziarie siano oggetto di un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra il soggetto agevolato ed un intermediario finanziario residente in Italia o estero con stabile organizzazione in Italia.