Novità Fiscali

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Spettacolo teatrale annullato causa Covid-19 – Rinuncia al voucher/rimborso da parte dell’avente diritto – Rilevanza come erogazione liberale – Credito di imposta Art-bonus – Spettanza

Con la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una Fondazione di un teatro di rilevanza nazionale che chiedeva chiarimenti in merito alle erogazioni liberali, disposte dai titolari di voucher, intenzionati a rinunciare agli stessi al fine di sostenere la Fondazione in questo periodo di gravissima emergenza causata dall’epidemia da Coronavirus. La Fondazione chiedeva se la trasformazione dei voucher in erogazioni liberali potesse beneficiare della c.d. Art-bonus.
L’Art-bonus si caratterizza per un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa a favore di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri, festival, istituzioni concertistico-orchestali ecc. Il credito d’imposta è riconosciuto anche quando le erogazioni liberali in denaro sono effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici. Il credito d’imposta, infatti, spetta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per sostegno di istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica, di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri, festival, centri di produzione teatrale e di danza, istituzioni concertistico-orchestrali. Le erogazioni liberali possono essere utilizzate anche per realizzare nuove strutture, restaurare quelle esistenti e svolgere interventi di manutenzione di beni culturali pubblici.
Il credito d’imposta c.d. Art-bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodo d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti, ma solo per quelle tracciabili ovvero con versamenti bancari/postali, con carte di credito, di debito o prepagata. Inoltre, nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. Infine è necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Il decreto ‘Cura Italia’, modificato di recente dal decreto Rilancio, ha previsto che a seguito delle sospensioni di spettacoli, eventi e manifestazioni di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, causa Covid, i titolari dei biglietti possono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presentare apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento il quale provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.
Se ne ricava che i titolari di biglietti di eventi o spettacoli cinematografico-teatrali, annullati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione della somma pagata per assistere allo spettacolo, ma possono presentare un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento. Costui provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.
In merito al caso sottoposto l’Agenzia delle Entrate conferma che la Fondazione rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito d’imposta Art-bonus e ritiene che la rinuncia al voucher possa qualificarsi come erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto.
L’applicabilità dell’Art-bonus è tuttavia condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino.
Dunque, la rinuncia all’ottenimento del voucher rappresenta, in sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus se posta in essere nei modi descritti.