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Super ammortamento – Effetti prodotti dall’accettazione ‘tacita’ delle opere appaltate

Con la risoluzione n. 77/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli effetti prodotti dalla c.d. accettazione tacita delle opere appaltate sulla disciplina del super ammortamento.

Preliminarmente l’Amministrazione finanziaria afferma che dal punto di vista fiscale, l’ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né sono state fornite specifiche indicazioni di prassi a chiarimento della suddetta agevolazione.

Al riguardo la risoluzione richiama la sentenza n. 10582/2015 della Corte di cassazione la quale afferma che, al pari dell’accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b) del Tuir. Pertanto, l’accettazione tacita può trovare applicazione anche in materia di super ammortamento.

Ovviamente, l’accettazione tacita deve risultare in modo incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto in essere dalle parti negoziali, ovverosia deve trattarsi, come sostiene la Suprema Corte, di ‘una volontà incompatibile con la mancata accettazione’.

In merito alle modalità con le quali provare la sussistenza dell’accettazione tacita da parte del committente, fermo restando la necessità di analisi caso per caso, occorre individuare il momento in cui è intervenuta l’accettazione tacita, ossia il momento in cui il committente ha espresso, attraverso comportamenti concludenti, la volontà di accettare l’opera oppure una volontà incompatibile con l’accettazione condizionata o con il rifiuto della stessa.

La presa in consegna dell’opera è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter presumere la sussistenza dell’accettazione tacita da parte del committente; come anticipato, occorre che la consegna sia accompagnata dal ‘fatto concludente’ costituito dalla ‘ricezione senza riserve’ dell’opera.

In sostanza, affinché possa configurarsi un’accettazione tacita è necessario che il committente abbia ricevuto la consegna dell’opera senza averne contestato vizi o difetti. Il contribuente è tenuto a fornire elementi e documenti per dare ‘certezza’ alla data di presa in consegna, senza riserve, delle opere e, quindi, per dimostrare che l’accettazione tacita sia intervenuta in un determinato periodo d’imposta.

A tal fine potrebbe risultare utile la produzione, a titolo di esempio, dei seguenti documenti:

  • bilanci d’esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili, dai quali si possa desumere: il momento in cui i beni agevolabili sono stati iscritti in contabilità; l’esercizio in cui sono stati iscritti nello stato patrimoniale e sono stati ammortizzati per la prima volta; il periodo d’imposta in cui sono entrati in funzione; l’esistenza di eventuali fondi rischi per contenziosi con le imprese appaltatrici, ecc;
  • scambi di documentazione tra il committente e l’impresa appaltatrice relativamente alle opere in questione, dai quali si potrebbero trarre informazioni specifiche riguardanti l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori, la loro consegna, eventuali contestazioni riguardanti la sussistenza di vizi e/o difetti, incompletezze di esecuzione, errori, sul mancato rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, certificazioni ecc;
  • fatture relative alle utenze, dalle quali si potrebbe valutare la dinamica temporale dei consumi di luce, gas, acqua e si potrebbero trarre elementi utili per determinare il momento in cui è iniziata l’attività del bene oggetto dell’appalto.

La data di accettazione tacita delle opere, determinata in base ai criteri e ai documenti sopra esposti, costituisce, ai fini del super ammortamento, il momento di ‘effettuazione’ dell’investimento, che ‘incardina’ il bene agevolabile nella disciplina agevolativa pro tempore vigente.