Novità Fiscali

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Trattamento Iva – Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities – Differenziali legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica

È dedicata al trattamento Iva dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati, in questo caso, alla variazione del prezzo dell’energia elettrica, la risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria interviene in materia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities. In particolare la risoluzione prevede che nel caso in cui il contratto di compravendita di energia elettrica stipulato tra un grossista e il proprietario di un impianto di produzione di energia preveda l’impegno al versamento dei differenziali di prezzo, a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell’energia, si è in presenza di un contratto di finanza derivata (swap).

Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione il contratto di finanza derivata è quel contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all’esecuzione, l’una nei confronti dell’altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto. Effettuati i calcoli all’esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell’altro ed è tenuto a pagare la differenza.

Per le Sezioni Unite nello swap non si ravvisa un mero scambio di flussi finanziari, bensì un accordo sulla misura del rischio basato su variabili previsionali previamente individuate.

Sul piano fiscale le operazioni di finanza derivata trovano la loro disciplina di riferimento, ai fini Iva, nell’art. 10 n. 4) del DPR n. 633/1972 che ricomprende, tra quelle esenti dall’imposta ‘le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano, in particolare, operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari, i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate’.

La base imponibile dei differenziali deve essere individuata nell’importo dello stesso differenziale monetario, anche alla luce dell’art. 4 della legge 8 maggio 1998 n. 146, così come modificato dall’art. 4 della legge 13 maggio 1999 n. 133 secondo il quale ‘agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l’obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti’.

Devono, pertanto, considerarsi superati, con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 77/E/1998, per la quale ‘le somme, cosiddetti differenziali, che vengono versate in esecuzione dei contratti stessi, costituiscono l’oggetto della prestazione contrattualmente dedotta e non possono essere qualificate come corrispettivi di una controprestazione, qualificazione quest’ultima che implicherebbe invece la sussistenza di una sinallagma funzionale tra le prestazioni da adempiere da ciascuna delle parti e nel cui reciproco condizionamento risiederebbe la causa negoziale. Trattasi, invece, di contratti aleatori ad alea bilaterale, nei quali alla reciprocità del rischio nel momento genetico del rapporto non corrisponde, tuttavia, una reciprocità di prestazioni legate da un nesso di sinallagmaticità funzionale. Infatti, alla scadenza prefissata, si verifica un fenomeno di concentrazione dell’obbligazione a carico di una sola delle parti contraenti, per cui il contratto dà luogo ad un’unica prestazione’.


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