Novità Fiscali

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Ulteriori chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione

Con la risoluzione n. 58/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha già confermato l’esclusione della possibilità di emettere note di variazione cumulative. Questa previsione trova applicazione anche nelle cessioni di beni di cui all’art. 38-quater, comma 1, del decreto Iva, ossia di importo superiore a 154,94 euro, in favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nella Ue, per loro uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione. E’ quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 65/E dello scorso 10 luglio. In caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la rivalsa e consegnata al cessionario, recante il visto che attesta l’uscita dal territorio dell’Unione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione entro un mese dalla scadenza del termine. La regolarizzazione va effettuata a mezzo nota di variazione in aumento tramite il sistema Otello 2.0 ed in maniera ‘singola’, senza possibilità di ricorrere a documenti fiscali ‘cumulativi’.
Le cose cambiano per le variazioni in diminuzione, previste dall’art. 38-quater, comma 2, del decreto Iva.
Infatti, laddove il cedente, all’atto della cessione di beni, abbia applicato l’Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta per rivalsa a condizione che il suo acquisto sia portato fuori dai confini Ue entro il terzo messe successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente la fattura vistata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti. In tale ipotesi, non è prevista l’emissione di alcun documento autonomo che certifichi la variazione in diminuzione e non occorre, di conseguenza, alcuna nota da far transitare nel sistema Otello 2.0.
In caso di controlli o contestazioni, il contribuente dovrà fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria.
La prova richiesta può essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti, laddove tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.