Novità Fiscali

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Novità Fiscali

Visto di conformità infedele

Le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai professionisti abilitati e dai Caf si applicano a partire dall’assistenza prestata successivamente al 30 marzo 2019 e quindi con riferimento all’anno d’imposta 2018. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 24 maggio 2019. Le novità riguardano gli importi richiesti in caso di apposizione di visti infedeli su voci oggetto di controllo formale. In base alle nuove regole i Caf e i professionisti abilitati che rilasciano un visto infedele nel 730 sono puniti con il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. La vecchia disciplina prevedeva, invece, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, oltre che l’obbligo di pagare allo Stato o al diverso ente impositore una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, in base ai controlli automatici delle Entrate, se non vi fosse stato l’intervento del Caf o del professionista abilitato.
Il documento di prassi amministrativa non ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione del favor rei in merito alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019. Ciò in quanto l’attuale normativa ha conservato dell’impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione, eliminando le voci risarcitorie. Ne consegue che il favor rei nei confronti dei Caf e dei professionisti abilitati potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota delle sanzioni, mentre non può trovare applicazione per quella richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
In conclusione, le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai Caf e dai professionisti abilitati si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 ( 730/2019, relativo al 2018).