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Accertamento da transfer princing fondato sul divario dal valore normale

Nel transfer pricing l’antieconomicità o il risparmio d’imposta non bastano per fondare l’accertamento. L’ufficio è tenuto a provare lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale. Da parte sua il contribuente deve dimostrare la ‘normalità’ delle condizioni economiche concordate. È quanto si legge nell’ordinanza 230/2021 depositata ieri della Corte di cassazione. Nel caso analizzato l’ufficio delle Entrate aveva contestato alcuni costi di marketing, partecipazione a fiere estere, promozione aziendale e pubblicità sostenuti e dedotti da una società controllante anche nell’interesse delle partecipate estere.


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