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Autoliquidazione in assenza di ritenuta

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 702 di ieri, ha chiarito che le prestazioni del ‘secondo pilastro’ svizzero utilizzate per pagare i lavori di ristrutturazione del beneficiario italiano sono tassate in autoliquidazione dallo stesso beneficiario. L’istante, residente in Italia, lavora in Svizzera come frontaliero e intende ristrutturare l’abitazione principale in Italia. Per sostenere i costi degli interventi ha riscosso in anticipo parte delle competenze erogate dal ‘secondo pilastro’ svizzero, costituito dalla previdenza professionale obbligatoria. Le somme sono state trasferite dalla compagnia assicurativa svizzera direttamente sul conto dell’impresa edile. Con l’interpello si chiedevano chiarimenti sulle modalità di tassazione delle somme in oggetto. Se il beneficiario del secondo pilastro è un soggetto fiscalmente residente in Italia, le prestazioni sono tassate in via esclusiva nel nostro Paese. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Sì all’autoliquidazione con imposta sostitutiva al 5%’ – pag. 34)


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