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Avviso di liquidazione con calcoli in chiaro

Con l’ordinanza n. 15895 depositata ieri, la Corte di cassazione ha precisato che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una sentenza del tribunale deve essere autonomo e consentire la immediata individuazione della base imponibile e dell’imposta pretesa. Ne consegue che a prescindere dall’allegazione della relativa pronuncia, occorre verificare nel concreto che sia comprensibile il calcolo eseguito dall’Ufficio. Nel caso analizzato un contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata ad una sentenza del Tribunale eccependo anche il vizio di motivazione in quanto era stato indicato solo il numero e la data di deposito della sentenza di riferimento, senza allegarla. Il giudice di primo grado respingeva il gravame. In appello la sentenza veniva riformata e l’Agenzia ricorreva in Cassazione.


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