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Conferimento di azienda, non è cessione se c’è trasferimento di quote

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24647, ha stabilito che ai fini dell’imposta di registro il conferimento di azienda seguito dalla cessione di partecipazioni non può essere riqualificato in cessione di azienda. L’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato l’atto di costituzione di una società mediante conferimento e la successiva cessione di quote, in cessione di ramo d’azienda. Il provvedimento veniva impugnato davanti al giudice tributario. Sia la Ctp che la Ctr confermavano la legittimità della pretesa. La società ricorreva per Cassazione. I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza n. 158/2020 della Consulta secondo cui la nuova formulazione dell’art. 20 non esprime una regola antielusiva. In presenza di cessione di partecipazione, l’eventuale riqualificazione ai sensi dell’art. 20, non richiede l’esistenza di valide ragioni economiche, tanto meno un onere probatorio in capo al fisco. La contestazione di indebiti vantaggi fiscali è possibile solo con la disciplina antiabuso.


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