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Conguaglio della quota di diritto all’1%

La Corte di cassazione, con la sentenza 20736 di ieri, ha ribadito che se Tizio e Caio sono comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento di valore 100 e stipulano una divisione con la quale Tizio ottiene l’intera proprietà dell’appartamento e Caio un conguaglio di 50, l’imposta di registro si applica a questo contratto con l’aliquota propria degli atti dichiarativi (pari all’1% della massa divisionale) e non l’aliquota propria degli atti traslativi (9% nel caso di un appartamento). Tutto ruota intorno al concetto di ‘conguaglio divisionale’ e alla conseguente tassazione.


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