Dogane, rappresentante senza solidarietà Iva
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza C-714/20, resa in un caso italiano, ha stabilito che il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche per l’Iva all’importazione per le stesse merci. I giudici di Strasburgo confermano un indirizzo già accolto anche dalla Cassazione, mettendo fine ad un approccio accertativo oramai superato. La Corte di Giustizia ha voluto scindere i dazi dall’Iva perché l’equiparazione solidale non esiste né nel Codice doganale né nella Direttiva Iva. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Obbligazione Iva solo per legge’ – pag. 28)
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