Iva, ombrello sul liquidatore
Con l’ordinanza n. 19008/2020 la Corte di cassazione ha stabilito che il liquidatore non risponde delle violazioni Iva antecedenti il 2014. Non ha efficacia retroattiva l’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2014 (entrato in vigore il 13 dicembre dello stesso anno), laddove ha esteso all’Iva la responsabilità dei liquidatori. I giudici del Palazzaccio hanno bocciato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr della Campania n. 10849/2017 che aveva accolto l’appello del liquidatore di una società avverso un avviso di accertamento, principalmente per Iva 2009, e notificatogli l’8 settembre 2014. Per le Entrate la responsabilità del liquidatore derivava dall’art. 2495 cc per l’inosservanza dei doveri su lui incombenti. Di parere diverso la Suprema corte.